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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5042/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007 che disconoscevano la deducibilità di spese per sponsorizzazioni (Euro 60.000 per il 2006 e Euro 20.000 per il 2007) versate a favore dell'associazione sportiva dilettantistica "Lady Team". La contribuente ha dedotto l'inerenza delle spese e l'applicabilità dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 che presume la natura pubblicitaria e la deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma. In primo grado la CTP di Lucca aveva accolto i ricorsi; la CTR Toscana (Firenze) aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia. La Cassazione ha esaminato sette motivi, tra cui profili procedurali sulla tempestività dell'appello dell'Agenzia e, soprattutto, la mancata applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi relativi alla presunta tardività dell'appello dell'Agenzia, ritenendo che la notifica iniziale non perfezionata per irreperibilità relativa sia stata prontamente riattivata e completata nei termini ragionevoli previsti dalla giurisprudenza di legittimità. Ha invece accolto il quinto motivo (omessa applicazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002), riconoscendo che la norma introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria e la congruità delle spese di sponsorizzazione nei confronti di soggetti sportivi dilettantistici se ricorrono talune condizioni (soggetto beneficiario dilettantistico, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale dell'erogante, effettiva attività promozionale da parte del beneficiario). Nel caso concreto l'Amministrazione non ha contestato né l'effettuazione dei pagamenti né lo svolgimento dell'attività promozionale da parte del beneficiario; pertanto il quinto motivo è stato ritenuto fondato. La sentenza impugnata è cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana - Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi enunciati. Le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, legge 23 dicembre 2002, n. 289

    "il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi"

    La Corte conferma che la disposizione, ratione temporis, opera come presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria e della congruità delle spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche quando sussistono i requisiti indicati (beneficiario dilettantistico, rispetto del limite annuo, finalità promozionale, effettiva attività promozionale). Quando tali condizioni risultano dagli atti e non sono contestate dall'Amministrazione, le spese sono integralmente deducibili.

  • art. 74, comma 2, T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

    Richiamato nel testo dell'art. 90 L. 289/2002 per circoscrivere la nozione di 'specifica attività' del beneficiario ai fini della qualificazione come spesa pubblicitaria.

  • art. 51, d.lgs. n. 546/1992

    Fissa il termine di 60 giorni per proporre impugnazione; la Corte ha valutato la tempestività dell'appello alla luce della giurisprudenza che ammette la riattivazione della notifica non perfezionata per cause non imputabili al notificante.

  • art. 325 c.p.c.

    Rilevante per la valutazione dei termini di riattivazione del procedimento notificatorio: la giurisprudenza di legittimità richiede che la riattivazione avvenga senza superare la metà del termine indicato dall'art. 325, salvo eccezioni giustificate.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sull'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non sia stata commessa omissione decisoria dalla CTR poiché essa ha implicitamente trattato e respinto l'eccezione di inammissibilità procedendo al merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi invocati (omissione di pronuncia, error in procedendo, violazione di legge) con riferimento alle specifiche fattispecie dedotte.

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, se rientrano nei requisiti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (beneficiario dilettantistico, limite annuo, finalità promozionale e specifica attività svolta dal beneficiario), beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di congruità: in tale ipotesi le spese sono deducibili dal reddito dell'erogante.
  • Per rendere efficace la presunzione occorre documentare: la qualifica del beneficiario come ASD dilettantistica, l'effettivo pagamento, la specifica attività promozionale svolta dal beneficiario e la finalità pubblicitaria dell'erogante (contratti, fatture, materiale promozionale, evidenze delle attività svolte dal beneficiario).
  • Se l'amministrazione non contesta l'effettuazione dei pagamenti né l'esistenza dell'attività promozionale, la presunzione di cui all'art. 90 produrrà generalmente effetto favorevole al contribuente; l'Ufficio deve invece fornire elementi precisi per superare la presunzione, ove possibile.
  • In tema di notifiche, una prima notifica non perfezionata per cause non imputabili al notificante può essere salvata se l'ufficio riattiva tempestivamente la procedura notificatoria: la re-notifica compiuta con sollecitudine preserva la tempestività dell'impugnazione.
  • Quando si impugna una decisione, le doglianze di natura procedurale (omessa pronuncia, error in procedendo) devono essere puntualmente illustrate con gli atti: argomentazioni generiche possono essere ritenute inammissibili o infondate.
  • In caso di pronuncia di cassazione per omessa applicazione di una norma che introduce una presunzione, la Corte può cassare e rinviare per un nuovo esame coerente con i principi di diritto enunciati; pertanto il giudizio di merito verrà rifatto in base all'indirizzo di legittimità.
  • Prassi consigliata per i contribuenti: conservare e produrre prova della qualifica del beneficiario (iscrizione CONI/affiliazione), del contratto di sponsorizzazione, dei pagamenti e di tutte le iniziative promozionali svolte dal beneficiario per garantire l'applicabilità della presunzione e difendersi efficacemente in caso di contestazione.

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