Cassazione Civile, Sentenza n. 4972/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le decurtazioni operate sugli assegni vitalizi (e sull'assegno di reversibilità per la sola Del Percio) operate nel tempo: riduzioni del 10% (in forza di disposizioni del 2005 e 2011), ulteriore 10% (LR Campania 4/2011), riduzioni previste dal D.L. 138/2011 conv. L.148/2011 e la riforma regionale LR Campania n. 38/2012 che ha modificato i criteri di calcolo e previsto la "salvaguardia" dei trattamenti in erogazione. I ricorrenti chiedevano la declaratoria di illegittimità delle decurtazioni, la conservazione dell'assegno nel suo ammontare alla data di entrata in vigore della LR 38/2012 e la restituzione delle somme decurtate con rivalutazione e interessi.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli: l'assegno vitalizio ha natura indennitaria e non previdenziale; la L.R. 13/1996 (art.12) fissa la base di calcolo sull'indennità dei consiglieri in carica "nel mese cui si riferisce" (parametro "mobile"), per cui le modifiche normative che hanno ridefinito le indennità di carica e i rimborsi spese legittimamente hanno determinato un diverso calcolo dell'assegno (non una mera decurtazione illegittima). L'art.3 LR 38/2012, pur salvaguardando la continuazione dell'applicazione della L.R. 13/1996 ai titolari, non garantisce il mantenimento del "quantum" percepito alla data di entrata in vigore; le riduzioni operate con LR 4/2011 e con riferimenti alle disposizioni statali (anche alla luce dell'art.1 co.52 L.266/2005) sono state ritenute legittime. La L. 335/1995 non è applicabile perché la materia non riguarda trattamenti previdenziali; non è stata riconosciuta violazione dell'art.1 Protocollo 1 CEDU né degli artt. 42 e 117 Cost. in combinato con la normativa interna. Anche le questioni processuali sulle spese sono state ritenute infondate o inammissibili.
Norme richiamate
L.R. Campania n. 13/1996
art. 12 co.1: "L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni e mesi di contribuzione, sulle indennità complessive mensili lorde ... pagate ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio spettante o in corso di corresponsione"
La Corte ha interpretato l'art.12 come stabilente che la base di calcolo è agganciata a parametri "mobili" (indennità e rimborso spese), consentendo ricalcoli successivi alla cessazione del mandato
L.R. Campania n. 38/2012
art. 3 co.2: "Ai consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 13/1996; sono fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione"
Non garantisce il mantenimento del "quantum" degli assegni; obbliga solo alla salvezza dell'applicazione della disciplina previgente (LR 13/1996) che contiene parametri mobili; norma letta come adeguativa al D.L. 174/2012 per la spending review
L.R. Campania n. 4/2011
art. 2-bis: riduzione automatica del 10% delle indennità, compensi e altre utilità rispetto agli importi risultanti alla data del 31/12/2010
Riduzione legittima: incidendo sulle indennità che costituiscono la base di calcolo dell'assegno vitalizio, ha effetto sul relativo importo
Legge statale n. 266/2005
art. 1, co. 52 (e menzione del co.54 oggetto di declaratoria di illegittimità)
La riduzione del 10% delle indennità parlamentari prevista dall'art.1 co.52 ha avuto effetto indiretto sugli assegni vitalizi per il vincolo normativo esistente; la Corte ha escluso rilievo della sola co.54 (declarata incostituzionale) e ha ricondotto la decurtazione al co.52
Legge n. 335/1995
Non applicabile: disciplina riforme previdenziali e tutela dei trattamenti pensionistici, mentre l'assegno vitalizio è qualificato come indennitario e non pensionistico
Decreto-legge 174/2012
Norma statale di coordinamento e contenimento spesa che ha posto i criteri cui le regioni si sono adeguate; utilizzata per giustificare la nuova determinazione degli importi e il collegamento alla regione "più virtuosa"
Statuto Regione Campania art. 32
Attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di indennità e previdenza dei consiglieri; la Corte ha ritenuto che tale potestà non sia stata violata dalle riforme regionali impugnate
Art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU
La Corte ha ritenuto che le misure di contenimento della spesa pubblica e della spesa politica possono giustificare ingerenze sui diritti patrimoniali se motivate da interesse generale e ragionevoli; nessuna violazione riscontrata
Sentenza Corte Costituzionale n. 289/1994
Richiamata per il principio secondo cui gli assegni vitalizi differiscono dalle pensioni ordinarie e hanno natura e regime giuridico diversi, supportando la qualificazione indennitaria
Massime di principio
- Se la legge che istituisce o disciplina un assegno lo qualifica o lo collega a indennità di carica, il relativo importo può essere ricalcolato in funzione di parametri "mobili" e subire riduzioni legislative anche con effetti su trattamenti già in erogazione
- Una clausola di "salvaguardia" del trattamento "già in erogazione" non garantisce automaticamente il mantenimento del medesimo "quantum" se la norma rinvia all'applicazione di una disciplina che contempla parametri modificabili
- La tutela prevista dalla L. 335/1995 sulle riforme pensionistiche non si estende ai trattamenti di natura indennitaria; qualificare il trattamento come pensionistico è quindi determinante per ottenere protezioni particolari
- Riduzioni normative motivate da obiettivi di interesse generale (es. contenimento della spesa pubblica) sono compatibili con l'art.1 Prot.1 CEDU salvo che risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate
- Per impugnare con successo una decurtazione conviene dimostrare: a) carattere effettivamente pensionistico e autonoma tutela giuridica del diritto al "quantum"; b) assenza di collegamenti normativi che rendano il parametro di calcolo "mobile"; c) irragionevolezza o violazione del principio di proporzionalità nell'intervento normativo
- In sede di valutazione delle spese di lite il sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito è limitato; contestazioni su compensazioni o mancata produzione di note spese richiedono censure specifiche e fondate
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