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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5079/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la decisione disciplinare del CNF relativo a più capi d'incolpazione per appropriazione di somme (principalmente 75.000 e 65.000 euro) e ad altre contestazioni. I motivi di impugnazione sono, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5 c.p.c.) relativi alla sussistenza o meno dei prestiti a Permon, alla presunta obbligazione assunta da Pulcini per la sua ex compagna, e alla destinazione/uso di somme/ parcelle; contestazione della regolarità delle prove documentali e testimoniali (anche con riferimenti a presunte dichiarazioni giurate di Permon); violazione di norme di diritto e falsa applicazione (art. 360, n. 3 c.p.c.) con richiamo al regime della competenza temporale delle norme (R.D.L. n. 1578/1933, L. n. 247/2012 e decorrenza operativa del relativo regolamento nel 2015) e alla determinazione della pena/sospensione; questione della natura di "reato permanente" e della prescrizione; richiesta di riapertura del procedimento disciplinare in ragione dell'assoluzione penale con formula "il fatto non sussiste"; deduzione di vizi di competenza e di una presunta reformatio in peius nelle motivazioni del CNF.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione centrale: il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione delle risultanze di fatto e del convincimento del giudice del merito, attività non consentita in sede di legittimità; inoltre i motivi erano in gran parte carenti del requisito di specificità richiesto dagli artt. 366 e 369 c.p.c. (mancata indicazione del fatto storico, della fonte documentale precisa, del momento in cui il fatto è stato oggetto di discussione e della sua decisività). Sulla prescrizione il Collegio ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui l'illecito disciplinare di appropriazione di somme da parte dell'avvocato ha natura permanente e si protrae fino alla decisione disciplinare di primo grado (che nel caso è intervenuta l'11/02/2020), per cui non si è verificata la prescrizione. Per tutti i motivi specifici (75.000 euro, 65.000 euro, testimonianze, parcelle, questioni regolamentari e di competenza) la Corte ha ritenuto i profili di censura inammissibili per difetto di specificità o per essere diretti a una nuova valutazione dei fatti. Non luogo a pronuncia sulle spese; disposta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa citata (D.P.R. n. 115/2002 e L. n. 228/2012).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    numeri 2, 3 e 5 richiamati nel ricorso

    Art. 360 c.p.c. utilizzato come parametro per le censure di legittimità: n.5 per omesso esame di fatto decisivo; n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; n.2 per questioni di competenza. La Corte ricorda che tali censure richiedono rigorosa specificità e non possono essere impiegate per riesaminare valutazioni di merito.

  • art. 366 e art. 369 c.p.c.

    richiamati nel testo come onere di specificità (art. 366, n.6 e 369, n.4 citati)

    Imposizione dell'onere di specificità per le deduzioni di omesso esame: il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il documento/testo che lo prova, come e quando è stato discusso e la sua decisività; la mancanza di tali indicazioni comporta l'inammissibilità.

  • R.D.L. n. 1578/1933

    richiamato dal ricorrente sul regime applicabile ai fatti del 27-31 dicembre 2012

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità di norme anteriori; la Corte osserva che il ricorso non ha adeguatamente indicato la violazione normativa alcuna e, comunque, la questione della prescrizione è stata trattata con il principio del reato permanente.

  • Legge n. 247/2012

    contestata la mancata operatività del regolamento prima del 1 novembre 2015

    Il ricorrente eccepiva effetti di temporaneità della normativa sull'ordinamento forense; la Corte ha ritenuto la censura confusa e priva di specificità rispetto all'asserita violazione normativa.

  • principio giurisprudenziale sul 'reato permanente' in materia disciplinare

    richiamate sentenze (es. Cass. Sez. U. 26 luglio 2022, n. 23239; Cass. Sez. U. 10 ottobre 2024, n. 26374)

    La giurisprudenza consolidata riconosce la natura di reato permanente dell'appropriazione di denaro da parte dell'avvocato: la consumazione perdura, in assenza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, rimandando così il termine di prescrizione alla data di quella decisione.

  • D.P.R. n. 115/2002 e L. n. 228/2012

    art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012

    Norme applicate per disporre l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito: le censure che mirano a far riesaminare la valutazione delle prove sono inammissibili.
  • Le doglianze fondate sull'omesso esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5 c.p.c.) richiedono rigorosa specificità: indicazione puntuale del fatto storico, del documento o dichiarazione che lo prova, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.
  • Per far valere una violazione di legge (art. 360, n. 3 c.p.c.) è necessario richiamare esattamente la norma che si ritiene violata, spiegare il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni della sentenza impugnata: non è compito della Corte individuare la norma violata con ricerche esplorative.
  • Nei procedimenti disciplinari contro avvocati, l'appropriazione di somme ha natura di reato permanente: la prescrizione decorre fino alla decisione disciplinare di primo grado se non è intervenuta restituzione.
  • L'assoluzione penale con formula 'il fatto non sussiste' non determina automaticamente effetti automatici sul procedimento disciplinare; ogni eventuale riapertura o sospensione richiede valutazione delle specifiche regole procedurali e regolamentari applicabili e motivazione contestualizzata.
  • Quando si impugnano decisioni basate su documenti o deposizioni, il ricorrente deve indicare esattamente dove i documenti/deposizioni sono negli atti e riprodurne i passaggi rilevanti; riferimenti generici sono causa di inammissibilità.
  • Contestazioni di competenza o di decorrenze normative devono essere formulate in modo chiaro e strutturato, con indicazione puntuale della norma e della motivazione per cui sarebbe stata applicata scorrettamente.

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