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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5089/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla competenza a decidere delle domande revocatorie (azione pauliana ordinaria ex art. 2901 c.c. e revocatoria fallimentare ex artt. 66 e 67 l. fall.) relative ad un atto di scissione societaria: se tali azioni rientrino nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 168/2003 (cause 'relative a rapporti societari') oppure siano soggette alla disciplina ordinaria e, in particolare, alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare quando promosse dal curatore ex art. 66 l. fall.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito due principi: (1) l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, proposta dal singolo creditore e diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio nei suoi confronti, rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa (tribunale delle imprese), in quanto la causa petendi trae origine da un atto endosocietario che richiede valutazioni inerenti l'organizzazione societaria e i valori patrimoniali trasferiti; (2) l'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. promossa dal curatore è devoluta alla competenza inderogabile del tribunale fallimentare, che prevale su quella del tribunale delle imprese. Applicando tali principi al caso concreto (le domande revocatorie erano state proposte in pendenza di procedure concorsuali dai curatori), le Sezioni Unite hanno dichiarato la competenza del Tribunale di Parma. Sulle spese nulla è stato statuìto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 168/2003

    art. 3, comma 2, lett. a)

    Attribuisce alla Sezione specializzata in materia di impresa la competenza per le cause 'relative a rapporti societari' incluse quelle concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario; interpretata come riferimento in primo luogo ai rapporti interni/organizzazione della società e, comunque, alle controversie in cui la causa petendi è costituita da atti o fatti societari che incidono direttamente sull'assetto societario.

  • art. 2901 c.c.

    Norma sull'azione revocatoria ordinaria: mira a rendere inefficaci verso il creditore gli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dal debitore che pregiudicano le ragioni del creditore; la revocatoria contro la scissione produce inopponibilità solo nei confronti del creditore che agisce (inefficacia relativa).

  • art. 66 l. fall.

    Attribuisce al curatore l'esercizio dell'azione revocatoria in favore della massa creditoria; tale azione è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare e, quando promossa dal curatore, la competenza fallimentare è inderogabile e prevale su eventuali competenze concorrenti.

  • artt. 2503, 2506-ter, 2506-quater, 2504-quater c.c.

    artt. 2503, 2506-ter, 2506-quater, 2504-quater c.c.

    Norme del codice civile che disciplinano la scissione societaria e i rimedi specifici a tutela dei creditori (opposizione dei creditori ex art. 2503, responsabilità solidale ex art. 2506-quater, principio di irretrattabilità art. 2504-quater); delimitano gli strumenti speciali a tutela dei creditori e differenziano l'opposizione (effetti erga omnes) dall'azione revocatoria (inefficacia relativa).

  • Direttiva CE 82/891 e Direttiva 2007/63/CE; sentenza Corte di Giustizia UE C-394/18 (IGI)

    La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione l'ammissibilità di un'azione pauliana nazionale contro la scissione: l'azione può rendere la scissione inopponibile nei confronti di creditori anteriori che non abbiano usato gli strumenti preventivi, senza incidere sulla validità della scissione erga omnes.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 2754/2020, Cass. 4.12.2019 n. 31654, Cass. 8.5.2020 n. 8661)

    sentenze menzionate nella motivazione

    Precedenti della Cassazione che hanno affrontato la questione della proponibilità dell'azione revocatoria della scissione e della competenza: Cass. 2754/2020 aveva considerato la revocatoria come devoluta alle sezioni specializzate, altre pronunce hanno chiarito limiti e differenze rispetto a trasferimenti di partecipazioni e agli effetti erga omnes.

Massime di principio

  • Se un creditore ordinario propone l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro una scissione societaria per ottenere l'inefficacia dell'atto nei propri confronti, la competenza è della Sezione specializzata in materia di impresa (tribunale delle imprese), perché la causa petendi trae origine da un atto endosocietario che richiede valutazioni tecniche sull'assetto e sui valori patrimoniali trasferiti.
  • Se l'azione revocatoria è promossa dal curatore nell'ambito di una procedura concorsuale (art. 66 l. fall.), la competenza è inderogabilmente del tribunale fallimentare e prevale su quella del tribunale delle imprese.
  • Per individuare la competenza occorre guardare alla causa petendi: non conta solo la tipologia formale dell'azione, ma i fatti e gli atti societari dedotti a fondamento della domanda e la loro connotazione giuridica.
  • La differenza tra opposizione dei creditori ex artt. 2503/2506-ter (che contesta la scissione erga omnes) e azione revocatoria (che produce inefficacia relativa rispetto al creditore che agisce) è centrale per valutare quale giudice sia competente e quali rimedi siano disponibili.
  • In presenza di conflitto di competenza tra giudici specialistici, la competenza del tribunale fallimentare è inderogabile quando la controversia incide sulla procedura concorsuale o è stata promossa dal curatore; in tali casi la trattazione deve rimanere concentrata nella procedura fallimentare per salvaguardare l'unità e la par condicio creditorum.
  • Nella pratica valutare preliminarmente: chi esercita l'azione (creditore o curatore), la natura dell'effetto richiesto (inefficacia relativa vs nullità/effetti erga omnes), e la causa petendi (se prevale l'elemento societario/organizzativo o l'elemento recuperatorio patrimoniale) per determinare il foro competente.

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