Cassazione Civile, Ordinanza n. 06121/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di intimazione fondato sul mancato pagamento di 14 cartelle esattoriali, deducendo l'inesistenza o invalidità della notificazione delle cartelle eseguita tramite messo notificatore e la prescrizione del credito. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo regolarmente notificate le cartelle. In appello, la decisione era stata riformata solo in parte: la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame limitatamente a 9 cartelle, rilevando che l'agente della riscossione non aveva provato l'invio della raccomandata informativa nei casi in cui la cartella era stata consegnata a persona diversa dal destinatario, e aveva quindi dichiarato la prescrizione dei relativi crediti. L'Agenzia delle entrate - riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato la nullità della notificazione delle 9 cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la notifica della cartella esattoriale sia eseguita dal messo notificatore e l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, l'art. 26 d.P.R. 602/1973 rinvia alla disciplina dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, il quale impone espressamente l'invio della raccomandata informativa. Poiché nel caso concreto tale adempimento non era stato provato per le 9 cartelle contestate, la CTR aveva correttamente accolto l'appello del contribuente su tale punto. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza regolazione delle spese per la mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per la notificazione della cartella esattoriale, se non si procede direttamente a mezzo posta ma tramite messo notificatore, trova applicazione il rinvio alle norme dell'art. 60 d.P.R. 600/1973; la disciplina speciale non consente di prescindere dagli adempimenti previsti per la consegna a persona diversa dal destinatario.
Quando l'atto tributario è notificato a soggetto diverso dal destinatario, il messo deve consegnare o depositare la copia in busta sigillata, far sottoscrivere la ricevuta e dare notizia dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata; la raccomandata informativa è quindi obbligatoria.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione delle cartelle esattoriali eseguita dal messo notificatore, la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario impone l'adempimento della raccomandata informativa previsto dalla disciplina tributaria speciale.
- L'art. 26 d.P.R. 602/1973, per quanto non specificamente regolato, rinvia all'art. 60 d.P.R. 600/1973 e non all'art. 139 c.p.c.; pertanto il regime di notificazione va ricostruito secondo la disciplina fiscale speciale.
- La mancata prova dell'invio della raccomandata informativa, nei casi in cui la cartella sia stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario, comporta l'invalidità della notificazione e non può essere superata invocando il mero fatto della consegna a un addetto alla ricezione.
- Quando il giudice di merito ha applicato correttamente la disciplina speciale sulla notifica degli atti tributari, il ricorso per cassazione che ne contesti la lettura normativa deve essere respinto.
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