Cassazione Civile, Ordinanza n. 21141/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Un automobilista chiese il risarcimento dei danni materiali subiti dalla propria autovettura in seguito all'impatto, avvenuto di notte su una strada provinciale, con un cinghiale che si era immesso improvvisamente nella corsia di marcia. In primo grado la domanda fu accolta; in appello la regione convenuta ottenne la riforma della decisione e il rigetto della pretesa risarcitoria. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2052 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto qualificare i fatti nell'ambito della responsabilità per danni da fauna selvatica e applicare il relativo regime probatorio; con il secondo, subordinato, ha denunciato la violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 84, comma 2, del regolamento del codice della strada, contestando il mancato riconoscimento della responsabilità dell'ente e la valutazione delle prove in ordine alla evitabilità del sinistro.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Macerata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi sulla responsabilità da fauna selvatica e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse erroneamente inquadrato la vicenda nell'art. 2043 c.c. e avesse poi negato la domanda anche sotto l'art. 2052 c.c. con argomentazioni non conformi alla giurisprudenza consolidata.
Norme richiamate
Il giudice d'appello lo aveva applicato alla fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che non fosse la norma corretta per i danni da fauna selvatica oggetto della controversia.
È la norma applicabile ai danni cagionati da fauna selvatica; il danneggiato deve provare il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento, mentre la regione deve provare il caso fortuito.
In caso di urto tra veicolo e animale selvatico, la presunzione di responsabilità del conducente concorre con quella prevista dall'art. 2052 c.c. e richiede una valutazione caso per caso delle rispettive prove liberatorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge commessa dalla sentenza impugnata.
art. 84, comma 2, Reg. Codice della Strada (D.P.R. 495/1992)
È stato richiamato nel secondo motivo, ma la sua censura è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate a soggetti pubblici per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Massime di principio
- I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e non su un generico dovere di custodia.
- Nel giudizio per danni da fauna selvatica grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo; spetta invece all'ente pubblico convenuto dimostrare il caso fortuito, ossia che la condotta dell'animale sia stata autonoma, eccezionale, imprevedibile e non evitabile nemmeno con le misure diligenti esigibili.
- Nel sinistro da urto tra veicolo e animale selvatico, le presunzioni di responsabilità del conducente ex art. 2054 c.c. e del proprietario/utilizzatore dell'animale ex art. 2052 c.c. concorrono senza elidersi reciprocamente; occorre valutare separatamente il superamento di ciascuna presunzione.
- Quando il conducente sia anche danneggiato, per andare esente da responsabilità deve allegare e provare di avere adottato ogni opportuna cautela nella guida, soprattutto in aree note per la presenza di fauna selvatica, e che l'animale abbia tenuto una condotta concretamente imprevedibile e inevitabile.
- Non è logicamente sufficiente, per escludere la responsabilità dell'ente o per affermare la colpa del conducente, il mero rilievo che un veicolo sopraggiunto da tergo abbia potuto avvistare l'animale: la valutazione deve essere coerente con le concrete condizioni di tempo, luogo e visibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →