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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32425/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino senegalese ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a un solo motivo, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura perché ha rilevato un vizio preliminare di ammissibilità: la procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata su foglio separato e congiunto, conteneva sì la data e gli estremi del provvedimento impugnato, ma la certificazione del difensore si limitava alla sola autenticazione della firma con la formula "è firma vera ed autentica", senza un'esplicita attestazione che la data del conferimento fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il Ministero dell'interno si è costituito solo ai fini della discussione orale, senza controricorso tempestivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la costituzione del Ministero fosse idonea ai fini della partecipazione alla fase decisoria nel procedimento camerale, perché in cassazione il contraddittorio scritto richiede la tempestiva proposizione di un controricorso. Quanto al ricorso, ha ritenuto carente la procura speciale, poiché la formula usata dal difensore non certificava in modo esplicito la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. La decisione si fonda sull'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 resa dalle Sezioni Unite e sulla conferma di legittimità costituzionale data dalla Corte costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'irrituale costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La norma introduce, per i ricorsi in materia di protezione internazionale, un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e impone una certificazione espressa del difensore; la mera autenticazione della firma non basta.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 introduce una specialità.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dal regime speciale della protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13

    Norma introduttiva dell'art. 35-bis nel d.lgs. 25/2008 nel quadro della disciplina accelerata della protezione internazionale.

  • L. 13 aprile 2017, n. 46

    Legge di conversione del d.l. 13/2017 richiamata per l'introduzione della disciplina speciale.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, comma 1, Cost.

    Richiamati nel giudizio di costituzionalità poi definito infondato; la Corte di cassazione prende atto della decisione della Corte costituzionale.

  • artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati come parametri del giudizio di legittimità costituzionale della disciplina speciale sulla procura.

  • artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE

    Richiamati come parametri euro-unitari del giudizio di costituzionalità.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati come parametri convenzionali del giudizio di costituzionalità.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca in modo esplicito la certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della posteriorità della procura e non può surrogare il requisito imposto dalla norma speciale.
  • La formula di certificazione deve rendere inequivoco che il difensore attesta non solo l'autenticità della sottoscrizione, ma anche la data della procura in rapporto successivo alla comunicazione del decreto; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Nel procedimento camerale di cassazione il contraddittorio della parte intimata si realizza mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una valida costituzione ai fini della fase decisoria.
  • La disciplina speciale della protezione internazionale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e con le fonti sovranazionali richiamate, perché introduce un onere processuale strumentale e non sproporzionato, funzionale a esigenze di certezza e di nomofilachia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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