Cassazione Penale, Sentenza n. 28342/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un duplice omicidio consumato il 21 gennaio 2012 a Grumo Appula. Due imputati erano stati condannati in primo e secondo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per avere concorso nell'omicidio di due persone; uno di essi era indicato come esecutore materiale degli spari, l'altro come conducente e concorrente consapevole nella fase esecutiva e nella successiva eliminazione delle tracce. Erano contestate anche aggravanti di matrice mafiosa, la premeditazione e reati in materia di armi. I ricorsi per cassazione si sono concentrati soprattutto sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ritenuto accusatore principale, sui riscontri esterni alla sua chiamata in correità, sull'attendibilità delle dichiarazioni di altri collaboratori invocati dalla difesa, sull'asserita carenza di motivazione e sull'erronea applicazione delle aggravanti. Uno degli imputati ha contestato in particolare la propria partecipazione all'omicidio, sostenendo che le accuse fossero prive di riscontri e che la Corte avesse mal valutato le divergenze tra i collaboratori. L'altro ha dedotto di avere partecipato casualmente e sotto minaccia, censurando la ritenuta attendibilità del collaboratore principale, la sussistenza dell'aggravante mafiosa, la premeditazione e i reati in materia di armi. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del primo imputato e fondato solo in parte quello del secondo, limitatamente alla premeditazione, osservando che la sentenza di merito aveva logicamente valorizzato un quadro probatorio convergente e che solo sul punto dell'aggravante della premeditazione mancava una risposta motivazionale espressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del primo imputato. Quanto al secondo imputato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, e ha rigettato il ricorso nel resto. Restano quindi confermate le condanne per i delitti di omicidio e per le altre contestazioni non investite dall'annullamento, mentre deve essere riesaminata soltanto l'aggravante della premeditazione nei confronti del secondo imputato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito ma solo la verifica della completezza, coerenza e logicità della motivazione.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimento connesso vanno valutate secondo credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni.
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza.
richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza.
norma incriminatrice dell'omicidio volontario contestato.
art. 577, primo comma, n. 3, c.p.
aggravante della premeditazione; nei confronti di un imputato la sentenza è annullata limitatamente a tale aggravante per omessa motivazione.
aggravante contestata nell'ambito dell'omicidio.
aggravante di agevolazione mafiosa e/o metodo mafioso; la Corte distingue i due profili e afferma che il metodo mafioso ha natura oggettiva e si applica a tutti i concorrenti.
artt. 61 n. 2, 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967
norme in materia di armi richiamate nei capi di imputazione; la Corte ritiene implicitamente infondata la doglianza difensiva sul punto.
richiamato sul requisito dell'interesse ad impugnare; manca interesse se l'eventuale accoglimento della censura non porta un risultato pratico favorevole.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del merito, ma solo il controllo sulla completezza dell'esame probatorio, sulla risposta alle deduzioni difensive e sulla coerenza logica dell'iter argomentativo.
- Le dichiarazioni di coimputati o collaboratori di giustizia devono essere valutate unitariamente quanto a credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni; i riscontri possono essere anche indiretti, purché esterni alla fonte dichiarativa e idonei a corroborarne il nucleo essenziale.
- Le discrasie o contraddizioni di un narrato accusatorio non impongono la caduta dell'intera attendibilità della fonte quando investano soltanto profili marginali e non il nucleo essenziale della ricostruzione.
- In presenza di doppia conforme la motivazione di primo e secondo grado può integrarsi per relationem, purché le censure di appello siano state effettivamente esaminate o richiamate e non restino questioni decisive prive di risposta.
- L'aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e si valuta sulle concrete modalità dell'azione criminosa; può quindi operare nei confronti di tutti i concorrenti anche se non appartenenti al sodalizio mafioso.
- L'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa ha invece natura soggettiva e richiede la consapevolezza del concorrente circa la finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
- Se l'aggravante mafiosa è contestata sia come metodo sia come agevolazione, la censura rivolta a una sola delle due declinazioni è inidonea a produrre un'utilità concreta quando l'altra resti autonoma e sufficiente a sorreggere l'aumento di pena.
- L'omessa motivazione su una specifica circostanza aggravante determina annullamento con rinvio limitatamente a quel punto, quando la censura sia stata ritualmente devoluta e non vi sia alcuna risposta espressa o implicita nel provvedimento impugnato.
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