Cassazione Civile, Ordinanza n. 13310/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a una dirigente. La lavoratrice aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del recesso, il pagamento dell’indennità di preavviso, dell’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti e il risarcimento del danno non patrimoniale per asserito demansionamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo legittimo il licenziamento e insussistente il demansionamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 L. n. 300/1970, oltre a vizi di motivazione e violazioni processuali, contestando la sufficiente specificità della contestazione disciplinare; 2) violazione delle regole sulla tempestività della contestazione disciplinare e sul riparto dell’onere probatorio, nonché omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 2697, 1362, 1363, 5 L. n. 604/1966 e 2119 c.c., oltre a norme sulle presunzioni e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente la giusta causa e nel valutare gli addebiti e le giustificazioni fornite dalla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito. Ha osservato che il ricorso era formulato in modo promiscuo, confondendo doglianze di diritto e di fatto, e che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sui fatti ricostruiti negli stessi termini dai giudici di primo e secondo grado. Ha inoltre rilevato che non sussisteva una vera violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non risultava un errato riparto dell’onere della prova; che la censura sull’interpretazione delle prove e della contestazione disciplinare chiedeva solo una diversa lettura del materiale istruttorio; e che la valutazione sulla giusta causa ex art. 2119 c.c. era stata svolta correttamente dal giudice di merito e non era stata specificamente attaccata come errore di sussunzione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì il versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento di fatto.
La Corte di merito aveva ritenuto specifica e tempestiva la contestazione disciplinare; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura fattuale.
La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione siano state ritualmente proposte e siano riportate con precisione nel ricorso per cassazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, non quando si contesta il peso attribuito alle prove.
Non è invocabile per criticare la mera valutazione del materiale istruttorio; rileva solo se il giudice tratti come prova legale elementi che non lo sono, o viceversa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio motivazionale deve essere effettivo e non può consistere nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’errore di sussunzione è deducibile come violazione di legge, ma non quando la censura mira in realtà a una nuova valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è ammissibile, soprattutto in caso di doppia conforme, per contestare la ricostruzione fattuale.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto non è proponibile in cassazione se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.
La clausola generale della giusta causa va integrata con criteri giuridici e standard valutativi; in cassazione è censurabile l’erronea individuazione del parametro normativo, ma non la mera rivalutazione del fatto concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della giusta causa e alla legittimità del recesso, ma la Corte non accoglie la censura perché attiene a valutazioni di merito.
L’interpretazione del regolamento contrattuale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione delle regole legali di ermeneutica.
Come per l’art. 1362 c.c., la doglianza non può risolversi nella proposta di una diversa interpretazione della clausola o del testo contrattuale.
Il richiamo è utilizzato dalla ricorrente per contestare gli elementi presuntivi posti a base della decisione, ma la Corte considera la censura come richiesta di nuova valutazione del fatto.
Non risulta centrale nella decisione; la sentenza richiama invece l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte errata; non basta contestare come il giudice abbia apprezzato le risultanze istruttorie.
- La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile, in caso di doppia conforme, se il fatto storico è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione trascurata, con specifico richiamo agli atti in cui è stata proposta.
- L’interpretazione del contratto e la valutazione del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità salvo specifica violazione delle regole legali di ermeneutica o dei limiti del potere di valutazione della prova.
- Per le clausole generali, come la giusta causa di licenziamento, in cassazione è sindacabile l’erronea individuazione del parametro normativo o del criterio integrativo, ma non la mera diversa valutazione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito.
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