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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13310/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a una dirigente. La lavoratrice aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del recesso, il pagamento dell’indennità di preavviso, dell’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti e il risarcimento del danno non patrimoniale per asserito demansionamento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo legittimo il licenziamento e insussistente il demansionamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 L. n. 300/1970, oltre a vizi di motivazione e violazioni processuali, contestando la sufficiente specificità della contestazione disciplinare; 2) violazione delle regole sulla tempestività della contestazione disciplinare e sul riparto dell’onere probatorio, nonché omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione degli artt. 2697, 1362, 1363, 5 L. n. 604/1966 e 2119 c.c., oltre a norme sulle presunzioni e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente la giusta causa e nel valutare gli addebiti e le giustificazioni fornite dalla lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già esaminati dai giudici di merito. Ha osservato che il ricorso era formulato in modo promiscuo, confondendo doglianze di diritto e di fatto, e che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. sui fatti ricostruiti negli stessi termini dai giudici di primo e secondo grado. Ha inoltre rilevato che non sussisteva una vera violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non risultava un errato riparto dell’onere della prova; che la censura sull’interpretazione delle prove e della contestazione disciplinare chiedeva solo una diversa lettura del materiale istruttorio; e che la valutazione sulla giusta causa ex art. 2119 c.c. era stata svolta correttamente dal giudice di merito e non era stata specificamente attaccata come errore di sussunzione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese, disponendo altresì il versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove o l’esito dell’accertamento di fatto.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La Corte di merito aveva ritenuto specifica e tempestiva la contestazione disciplinare; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura fattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione siano state ritualmente proposte e siano riportate con precisione nel ricorso per cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, non quando si contesta il peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è invocabile per criticare la mera valutazione del materiale istruttorio; rileva solo se il giudice tratti come prova legale elementi che non lo sono, o viceversa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale deve essere effettivo e non può consistere nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L’errore di sussunzione è deducibile come violazione di legge, ma non quando la censura mira in realtà a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; non è ammissibile, soprattutto in caso di doppia conforme, per contestare la ricostruzione fattuale.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto non è proponibile in cassazione se il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.

  • art. 2119 c.c.

    La clausola generale della giusta causa va integrata con criteri giuridici e standard valutativi; in cassazione è censurabile l’erronea individuazione del parametro normativo, ma non la mera rivalutazione del fatto concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della giusta causa e alla legittimità del recesso, ma la Corte non accoglie la censura perché attiene a valutazioni di merito.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del regolamento contrattuale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione delle regole legali di ermeneutica.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l’art. 1362 c.c., la doglianza non può risolversi nella proposta di una diversa interpretazione della clausola o del testo contrattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Il richiamo è utilizzato dalla ricorrente per contestare gli elementi presuntivi posti a base della decisione, ma la Corte considera la censura come richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 13 L. n. 300/1970

    Non risulta centrale nella decisione; la sentenza richiama invece l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio alla parte errata; non basta contestare come il giudice abbia apprezzato le risultanze istruttorie.
  • La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile, in caso di doppia conforme, se il fatto storico è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la puntuale indicazione della domanda o eccezione trascurata, con specifico richiamo agli atti in cui è stata proposta.
  • L’interpretazione del contratto e la valutazione del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità salvo specifica violazione delle regole legali di ermeneutica o dei limiti del potere di valutazione della prova.
  • Per le clausole generali, come la giusta causa di licenziamento, in cassazione è sindacabile l’erronea individuazione del parametro normativo o del criterio integrativo, ma non la mera diversa valutazione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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