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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione nel 2013, sul presupposto che non le fosse mai stata notificata la cartella di pagamento sottostante, asseritamente notificata nel 2008. La contribuente deduceva inoltre la prescrizione del credito tributario, sostenendo che l'intimazione fosse il primo atto in assoluto ricevuto. In appello lamentava anche di non aver potuto formalmente disconoscere l'autenticità della sottoscrizione in calce alla relata di notifica per mancato deposito dell'originale. Con il ricorso per cassazione articolava cinque censure principali: omessa/insufficiente motivazione della CTR sul supposto carattere meramente riproduttivo dell'appello; violazione di norme sulla notificazione e sul disconoscimento della sottoscrizione, assumendo che il disconoscimento fosse già avvenuto in primo grado; violazione delle norme processuali sulla prova della notifica della cartella, sostenendo che per la notifica a mezzo posta sarebbe bastato l'avviso di ricevimento; errata applicazione delle regole sull'onere della prova e sulla necessità della querela di falso contro l'attestazione del notificatore; omessa prova della rituale notifica da parte dell'agente della riscossione e richiesta di pronuncia sulla prescrizione; infine, deduceva la nullità dell'intimazione perché emessa in forza di atto dell'ente impositore sottoscritto da funzionario privo di potere di rappresentanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'agente della riscossione per difetto di deposito degli atti, ritenendo sufficiente il richiamo della ricorrente alla sentenza impugnata e agli atti indicati nel ricorso. Ha poi ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva rigettato il gravame per manifesta infondatezza e solo incidentalmente aveva dubitato dell'ammissibilità; il secondo per difetto di autosufficienza e perché mirava a una rivalutazione del fatto, già accertato in senso favorevole alla ritualità della notifica; il terzo perché contrastato dall'accertamento in fatto della produzione della relata di notifica; il quarto perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la CTR ritenuto che l'attestazione del pubblico ufficiale dovesse essere contestata con querela di falso; il quinto perché generico e privo di specifica indicazione dell'errore ascritto alla CTR, oltre che diretto a introdurre in cassazione una nuova questione sulla nullità per difetto di poteri del funzionario, non trattata nei gradi di merito. Ha conseguentemente condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 4, c.p.c.

    Il deposito degli atti processuali a fondamento del ricorso è richiesto solo nei limiti in cui il ricorso vi si fondi; nel caso, il richiamo alla sola sentenza impugnata è stato ritenuto sufficiente a escludere l'improcedibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con specificità gli atti e i documenti su cui si fonda; la Corte ha ritenuto rispettato tale onere con riferimento ai documenti richiamati dalla ricorrente, ma ha poi dichiarato inammissibili le censure per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere ricondotti a uno dei vizi tassativi; la formulazione generica o non riconducibile alla ratio decidendi comporta inammissibilità.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione e disconoscimento, ma la Corte non ha accolto la censura per difetto di specificità e perché diretta a rivalutare un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma richiamata in relazione alla notificazione della cartella di pagamento; la Corte ha confermato la regolarità della notifica accertata in fatto nei gradi di merito.

  • art. 620 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione; la Corte non ne ha ravvisato violazione nella decisione impugnata.

  • art. 224 c.p.c.

    La contestazione dell'attestazione del notificatore, quale pubblico ufficiale, avrebbe richiesto querela di falso e non il semplice disconoscimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via generica dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 2041 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure rivolte ad affermazioni incidentali o obiter dictum non sono idonee a fondare l'accoglimento.
  • Il ricorso per cassazione è un mezzo a critica vincolata: il motivo deve essere specifico, autosufficiente e riconducibile a un vizio tipizzato dall'art. 360 c.p.c.; la mera reiterazione delle difese di merito o l'indicazione generica delle norme violate comportano inammissibilità.
  • Le questioni nuove, non trattate nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; chi le prospetta deve indicare specificamente dove e quando siano state già dedotte.
  • Quando la notifica di un atto è attestata da un pubblico ufficiale, la contestazione dell'attestazione non può essere svolta con meri rilievi difensivi, ma richiede gli strumenti processuali previsti per l'atto pubblico, come la querela di falso.
  • Non è consentita in cassazione una rivalutazione del fatto storico già accertato dal giudice di merito, salvo che la censura sia incardinata nei limiti del vizio denunciato e con adeguata specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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