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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40015/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con riprese a tassazione per interessi attivi non dichiarati, indebita deduzione di costi, indebita detrazione IVA e indebita deduzione ai fini IRAP. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, limitatamente al costo per compensi degli amministratori; la CTR aveva poi rigettato l'appello principale della società e quello incidentale dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: (1) vizio motivazionale sulla mancata dichiarazione di interessi attivi relativi a un deposito cauzionale infruttifero costituito a favore di società collegata; (2) violazione delle norme TUIR sulla competenza e sugli interessi da mutuo, sostenendo che l'Ufficio avesse tassato per intero in un solo anno interessi maturati su più anni; (3)-(5) censure sulla ripresa di costi per sponsorizzazione, sia per violazione di norme civilistiche sulla forma e sulla validità del contratto sia per difetto di inerenza; (6) censura sul mancato riconoscimento di un costo per adeguamento dei minimi garantiti agli agenti; (7) censura sugli affitti passivi e sull'adeguamento ISTAT dei canoni pattuiti in contratto; (8) censure su ulteriori spese (pulizia, amministrative, rappresentanza, vitto e alloggio, carburanti e lubrificanti) per difetto di motivazione; (9)-(10) eccezioni di omessa pronuncia su indebito diniego di detrazione IVA e di deduzione/detrazione IRAP. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 62 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per la conferma dell'annullamento della ripresa relativa ai compensi degli amministratori, sostenendo che la CTR avesse escluso illegittimamente il sindacato sulla congruità del costo e avesse posto un onere probatorio eccessivo sull'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati, e il settimo motivo, ritenendo fondati il rilievo sulla competenza temporale degli interessi imputabili e la censura sull'adeguamento ISTAT dei canoni di locazione pattuito contrattualmente. Ha disatteso tutti gli altri motivi della società, dichiarandoli inammissibili o infondati, e ha respinto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per i soli profili accolti e per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale è censurabile solo nei limiti in cui si contesti la sussunzione del fatto accertato nel modello legale; non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici già accertati dal giudice di merito.
  • In materia di reddito d'impresa, il criterio di competenza per l'imputazione dei componenti positivi e negativi è oggettivo e inderogabile: se l'Ufficio recupera a tassazione interessi o altri proventi riferibili a più annualità, la ripresa deve essere limitata alla quota di competenza del singolo periodo d'imposta oggetto di accertamento.
  • La spesa è deducibile solo se risulta provata sia la sua effettiva esistenza sia la sua inerenza rispetto all'attività d'impresa; in mancanza di prova documentale o di un effettivo esborso, la censura sulla non deducibilità è destinata a reggere.
  • L'inerenza del costo va apprezzata come correlazione qualitativa con l'attività svolta, non come giudizio di mera opportunità economica o convenienza dell'operazione: tuttavia, una volta accertata in fatto l'assenza di funzionalità del costo rispetto all'impresa, la censura di merito non è rivedibile in cassazione.
  • L'adeguamento ISTAT del canone di locazione pattuito contrattualmente opera come clausola di mantenimento del valore reale della prestazione e non richiede, di per sé, una nuova registrazione del contratto per essere efficace.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza di omessa pronuncia richiede una specifica indicazione del luogo processuale in cui la questione è stata riproposta; la mera affermazione generica di riproposizione in appello non soddisfa l'onere di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLocazione abitativa
RamiTributiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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