Cassazione Civile, Ordinanza n. 40015/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con riprese a tassazione per interessi attivi non dichiarati, indebita deduzione di costi, indebita detrazione IVA e indebita deduzione ai fini IRAP. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte, limitatamente al costo per compensi degli amministratori; la CTR aveva poi rigettato l'appello principale della società e quello incidentale dell'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: (1) vizio motivazionale sulla mancata dichiarazione di interessi attivi relativi a un deposito cauzionale infruttifero costituito a favore di società collegata; (2) violazione delle norme TUIR sulla competenza e sugli interessi da mutuo, sostenendo che l'Ufficio avesse tassato per intero in un solo anno interessi maturati su più anni; (3)-(5) censure sulla ripresa di costi per sponsorizzazione, sia per violazione di norme civilistiche sulla forma e sulla validità del contratto sia per difetto di inerenza; (6) censura sul mancato riconoscimento di un costo per adeguamento dei minimi garantiti agli agenti; (7) censura sugli affitti passivi e sull'adeguamento ISTAT dei canoni pattuiti in contratto; (8) censure su ulteriori spese (pulizia, amministrative, rappresentanza, vitto e alloggio, carburanti e lubrificanti) per difetto di motivazione; (9)-(10) eccezioni di omessa pronuncia su indebito diniego di detrazione IVA e di deduzione/detrazione IRAP. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 62 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per la conferma dell'annullamento della ripresa relativa ai compensi degli amministratori, sostenendo che la CTR avesse escluso illegittimamente il sindacato sulla congruità del costo e avesse posto un onere probatorio eccessivo sull'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, nei limiti indicati, e il settimo motivo, ritenendo fondati il rilievo sulla competenza temporale degli interessi imputabili e la censura sull'adeguamento ISTAT dei canoni di locazione pattuito contrattualmente. Ha disatteso tutti gli altri motivi della società, dichiarandoli inammissibili o infondati, e ha respinto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per i soli profili accolti e per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
utilizzato per denunciare vizi motivazionali
richiamato dalla ricorrente per sostenere che un fatto sarebbe stato incontestato
richiamato per dedurre omessa pronuncia
invocato per la disciplina degli interessi delle somme date a mutuo e della loro imputazione fiscale
invocato per la presunzione di percezione degli interessi e il computo al saggio legale in mancanza di prova contraria o di pattuizione scritta
richiamato per la deducibilità dei componenti negativi secondo competenza e per la certezza del costo
richiamato per il requisito di inerenza dei costi
indicato come norma generale sul criterio di competenza, oggettivo e inderogabile
invocato nel ricorso incidentale sulla deducibilità dei compensi agli amministratori
richiamato sul riparto dell'onere della prova
richiamato per affermare che il denaro è bene naturalmente fruttifero
richiamato per i requisiti essenziali del contratto
richiamato per l'autonomia contrattuale
richiamato per escludere l'obbligo di forma scritta per il contratto di sponsorizzazione
art. 19-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in relazione all'indebita detrazione IVA sugli acquisti
art. 633/1972
menzionato indirettamente nel riferimento all'art. 19-bis del d.P.R. IVA
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale è censurabile solo nei limiti in cui si contesti la sussunzione del fatto accertato nel modello legale; non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti storici già accertati dal giudice di merito.
- In materia di reddito d'impresa, il criterio di competenza per l'imputazione dei componenti positivi e negativi è oggettivo e inderogabile: se l'Ufficio recupera a tassazione interessi o altri proventi riferibili a più annualità, la ripresa deve essere limitata alla quota di competenza del singolo periodo d'imposta oggetto di accertamento.
- La spesa è deducibile solo se risulta provata sia la sua effettiva esistenza sia la sua inerenza rispetto all'attività d'impresa; in mancanza di prova documentale o di un effettivo esborso, la censura sulla non deducibilità è destinata a reggere.
- L'inerenza del costo va apprezzata come correlazione qualitativa con l'attività svolta, non come giudizio di mera opportunità economica o convenienza dell'operazione: tuttavia, una volta accertata in fatto l'assenza di funzionalità del costo rispetto all'impresa, la censura di merito non è rivedibile in cassazione.
- L'adeguamento ISTAT del canone di locazione pattuito contrattualmente opera come clausola di mantenimento del valore reale della prestazione e non richiede, di per sé, una nuova registrazione del contratto per essere efficace.
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza di omessa pronuncia richiede una specifica indicazione del luogo processuale in cui la questione è stata riproposta; la mera affermazione generica di riproposizione in appello non soddisfa l'onere di autosufficienza.
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