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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23184/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore per asserite irregolarità nelle timbrature di entrata e uscita dal luogo di lavoro, nonché per l'abbandono del posto di lavoro in una certa data. Il giudice di primo grado, nel rito Fornero, aveva ritenuto illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell'indennità risarcitoria nei limiti di legge; la Corte d'appello aveva confermato tale esito, escludendo la prova del fatto materiale contestato e dichiarando tardiva e quindi inammissibile la produzione documentale offerta dalla società, perché non presentata tempestivamente nemmeno nella fase sommaria. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul rito Fornero, sull'onere della prova e sui poteri ufficiosi del giudice, sostenendo che la documentazione prodotta fosse indispensabile e che la Corte territoriale avesse indebitamente impedito un'adeguata decisione; con il secondo motivo ha denunciato anche errori nella quantificazione della retribuzione globale di fatto usata per calcolare l'indennità risarcitoria, lamentando che fosse stato preso a riferimento l'importo lordo di novembre 2018 indicato come non contestato, anziché un diverso importo asseritamente corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: quanto al primo, ha affermato che i poteri officiosi del giudice del lavoro non possono supplire alla tardiva inerzia probatoria della parte né sostituire gli oneri di allegazione e prova, e che la valutazione sull'indispensabilità dei documenti è stata congruamente motivata dal giudice di merito; quanto al secondo, ha rilevato difetto di specificità del motivo e comunque ha osservato che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di merito e non un vero errore di calcolo cassabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese e con ordine sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato indirettamente la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, con reintegrazione del lavoratore e indennità risarcitoria nei limiti previsti dalla legge. Inoltre ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri ufficiosi del giudice del lavoro possono essere esercitati per integrare l'istruzione, ma non per superare la tardiva inerzia probatoria della parte o supplire integralmente alle sue carenze probatorie.

  • art. 437 c.p.c.

    L'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio non può essere utilizzata per rimediare a produzioni documentali tardive della parte o per sostituirne gli oneri di prova.

  • art. 1, comma 59, L. n. 92/2012

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione al rito Fornero e alla disciplina delle impugnazioni del licenziamento; nel testo è menzionata solo come parametro della censura.

  • art. 1, comma 53, L. n. 92/2012

    Richiamato in relazione alla liquidazione dell'indennità risarcitoria nel rito Fornero; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa ripartizione/valutazione dell'onere della prova; la Corte ha però ritenuto infondata la doglianza perché la censura investiva la valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla contestazione della documentazione prodotta; la Corte ha escluso la denunciabilità in cassazione della rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato per contestare la gestione del thema probandum e delle difese nel giudizio del lavoro; la Corte ha ritenuto il motivo carente di specificità.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato quale base della tutela reintegratoria e dell'indennità risarcitoria conseguenti all'illegittimità del licenziamento disciplinare.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    È necessario, a pena di inammissibilità, un ricorso specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione e trascrizione degli atti/documenti rilevanti; la censura sul computo della retribuzione globale di fatto è stata ritenuta carente sotto questo profilo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale e sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio, richiamata nel testo per la fase decisoria.

Massime di principio

  • Nel processo del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non possono essere esercitati per sanare la totale o tardiva inerzia probatoria di una parte né per rimettere in termini chi non abbia prodotto tempestivamente i documenti disponibili.
  • La valutazione del giudice di merito circa l'indispensabilità di una prova documentale e la ricostruzione del fatto materiale contestato non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Una censura sul calcolo dell'indennità o della retribuzione globale di fatto è ammissibile solo se denuncia un vero errore nei parametri o nelle operazioni matematiche; se invece mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione del materiale probatorio, è inammissibile.
  • Per rispettare l'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: i documenti decisivi devono essere indicati e, se necessario, trascritti o localizzati con precisione, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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