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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38333/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (candidato e ordine)

La controversia

La controversia riguarda l'elezione del consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord per il quadriennio 2021-2024. Una lista con candidatura a presidente di un professionista già eletto per due mandati consecutivi era stata ammessa alle elezioni; i ricorrenti avevano impugnato davanti al Consiglio nazionale la deliberazione di ammissione, sostenendo che l'art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 139/2005 prevede un limite rigido di due mandati consecutivi per consiglieri e presidente, senza possibilità di aggirarlo tramite dimissioni volontarie intervenute nel corso del secondo mandato. Secondo i ricorrenti, l'analogia con l'art. 3, comma 4, l. n. 113/2017, relativo ai consigli forensi, era impropria, perché quella disciplina non si applica agli ordini dei commercialisti e comunque non colma alcuna lacuna normativa. Il ricorso per cassazione deduceva quindi violazione degli artt. 9 e 24 d.lgs. n. 139/2005 e dell'art. 3 l. n. 113/2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenienze processuali e fattuali: le elezioni erano state sospese e poi annullate o comunque superate da nuovi provvedimenti e nuove elezioni; inoltre il professionista la cui candidatura era stata contestata non risultava candidato alle successive consultazioni. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile sotto questo profilo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Corte ha comunque enunciato il principio di diritto sulla questione, affermando che per gli ordini dei commercialisti il limite dei due mandati consecutivi è regola completa e non consente applicazione analogica della disciplina prevista per gli ordini forensi. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139

    "i consiglieri dell'ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiori a due"

    La norma stabilisce un divieto di rieleggibilità oltre il secondo mandato consecutivo, senza eccezioni o limitazioni, ed è posta a tutela del ricambio nelle cariche rappresentative degli ordini professionali.

  • art. 24 d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139

    È richiamato dai ricorrenti come disposizione del medesimo corpus normativo, ma il testo della decisione non ne sviluppa autonomamente il contenuto.

  • art. 3, comma 4, l. 12 luglio 2017, n. 113

    La disposizione, relativa ai consigli forensi, consente la terza rielezione se la carica precedente sia cessata prima della metà del mandato; la Corte ne esclude l'applicazione analogica agli ordini dei commercialisti, trattandosi di eccezione non estensibile.

  • art. 51 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    È menzionato solo come esempio di disciplina che rende irrilevanti le dimissioni volontarie del sindaco; la Corte lo considera non pertinente alla fattispecie.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte afferma che l'interpretazione deve muovere dal significato letterale e dalla volontà del legislatore; l'analogia è ammissibile solo in presenza di una vera lacuna normativa e di una disciplina di casi simili o materie analoghe.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per affermare che l'analogia non può spingersi oltre i casi previsti, specie quando si tratti di norme eccezionali o di stretta interpretazione.

  • art. 363 c.p.c.

    Consente alla Corte di enunciare il principio di diritto anche in presenza di cessazione della materia del contendere, quando la questione presenti interesse generale.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    È richiamato per ribadire che il giudice deve decidere secondo legge e non può creare nuove regole al di fuori del diritto positivo.

  • art. 51 Cost.

    È evocato nel ragionamento sistematico sul principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive e sul ricambio nelle cariche degli ordini professionali.

Massime di principio

  • Il limite ai mandati consecutivi nelle cariche degli ordini professionali mira a garantire il ricambio, la parità di accesso alle cariche e a prevenire la cristallizzazione di gruppi di potere interni.
  • L'analogia legis è consentita solo quando vi sia una vera lacuna normativa e una disciplina di casi simili o materie analoghe; non può essere usata per creare una regola nuova o per ampliare oltre i suoi confini una norma speciale.
  • Le norme che introducono eccezioni al divieto generale di rieleggibilità sono di stretta interpretazione e non possono essere estese ad altri ordinamenti o ad altre ipotesi non espressamente previste.
  • Quando la controversia sia divenuta priva di oggetto per sopravvenienze, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere ma, ove sussista un interesse generale, può ugualmente enunciare il principio di diritto ex art. 363 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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