Cassazione Penale, Sentenza n. 4897/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per lesioni aggravate per avere usato un bastone: (1) vizi di motivazione e violazione di legge per presunte incongruenze e illogicità delle dichiarazioni delle persone offese e mancata considerazione delle dichiarazioni a discarico; (2) violazione dell'art. 507 c.p.p. per il rifiuto, in udienza, di integrare l'istruttoria e per la motivazione ritenuta inconferente della Corte d'appello; (3) vizi nella determinazione della pena e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., oltre alla contestata assenza di prove sull'uso del bastone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile su tutti i motivi. Ha ritenuto che: (1) non è consentito alla cassazione riesaminare il merito e rivedere la valutazione delle prove salvo palese e non opinabile travisamento; le censure del ricorrente erano, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito e pertanto inammissibili; (2) la doglianza sull'integrazione istruttoria era generica e meramente esplorativa, quindi inammissibile; (3) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la causa di non punibilità ex art. 131-bis non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente al tempo dell'appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Putrone Francesco e Dinna Samuele, la cui liquidazione sarà disposta dalla Corte d'appello di Catanzaro con separato decreto.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Limita il sindacato di legittimità: la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione del merito e del significato della prova, salvo vizi di motivazione che consistano in travisamento palese e non opinabile.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria e l'acquisizione di nuove prove nel giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la critica al rigetto per la genericità delle ragioni addotte.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ricordato che non può essere invocata per la prima volta in cassazione se la norma era già operante al tempo dell'appello.
Autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito di decisione di inammissibilità; la Corte l'ha applicato per imporre spese e sanzione alla Cassa delle Ammende.
Principi per la determinazione della pena: la valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità manifesta.
Regole procedurali sul contenuto del ricorso per cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti da tale norma.
art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. in L. 176/2020
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte in procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore; la Corte ne ha preso atto procedimentalmente.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese a favore dell'Erario quando le parti civili sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato insieme all'art. 541 c.p.p. per la disciplina del rimborso delle spese sostenute dallo Stato per il patrocinio a favore delle parti civili; la liquidazione è rimessa al giudice di merito con decreto ex artt. 82-83 del d.P.R.
Procedure di emissione del decreto di pagamento per le spese di patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto che la Corte d'appello emetterà il decreto di liquidazione.
Massime di principio
- La Cassazione non è una sede per rievaluare il merito o ridare diverso significato alle prove: le doglianze che chiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili salvo travisamento palese e non opinabile.
- Le censure generiche o meramente esplorative (es. chiedere ulteriori accertamenti su circostanze non specificate) non sono idonee a fondare l'ammissione del ricorso per cassazione.
- Questioni di penalità alternativa o cause di non punibilità (es. art. 131-bis) devono essere sollevate nei gradi di merito; non è possibile introdurle per la prima volta in cassazione se la norma era già vigente.
- La determinazione della pena e la graduazione delle circostanze aggravanti o attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per arbitrio o motivazione illogica.
- Se si contesta il mancato accoglimento di richieste istruttorie in appello, occorre fornire censure specifiche e circostanziate che dimostrino l'essenzialità delle prove richieste; altrimenti la censura risulterà inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle Ammende; le spese relative al patrocinio a spese dello Stato per le parti civili sono liquidate con decreto dal giudice che ha emesso la sentenza definitiva o dal giudice del rinvio.
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