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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01999/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di concessione di vendita stipulato il 1 dicembre 2016 tra una società e tre controparte contrattuali. La società ha avviato un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale della CCIAA di Terni chiedendo la risoluzione del contratto e la condanna dei convenuti al pagamento della penale pattuita. L'arbitro unico ha emesso un lodo parziale e poi il lodo definitivo, che ha accolto la domanda della società per euro 80.000 oltre accessori e parte delle spese. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione del lodo, ritenendo valida la clausola compromissoria, regolare il procedimento arbitrale e non censurabile il lodo per errori di diritto o per contraddittorietà. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione del contraddittorio nella fase innanzi alla Camera arbitrale e nullità derivata dei lodi, per audizione separata, mancata verbalizzazione di un'assenza, deposito di memoria integrativa non autorizzata e mancata visione da parte delle controparti; 2) e 3) motivazione apparente sulla regolarità del contraddittorio nella fase prodromica alla nomina dell'arbitro; 4) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. per asserita mancata specifica sottoscrizione della clausola compromissoria e di altre clausole vessatorie; 5) violazione dell'art. 1433 c.c. e erronea valorizzazione della qualifica di 'quality manager' ai fini dell'esclusione della qualità di consumatori e della conoscenza della clausola; 6) violazione dell'art. 829 c.p.c. per mancato scrutinio di plurime censure rivolte al lodo e dedotto contrasto con ordine pubblico; 7) violazione dell'art. 100 c.p.c. per asserito difetto di legittimazione attiva della società che aveva promosso l'arbitrato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi, osservando in sintesi che i vizi denunciati riguardavano la fase dinanzi alla Camera arbitrale, che non ha potere decisorio sulla validità della clausola compromissoria o sulla competenza, potere riservato agli arbitri; che la comunicazione della memoria integrativa aveva comunque attuato il contraddittorio nel giudizio arbitrale; che la clausola compromissoria era stata separatamente sottoscritta; che la questione della qualità di consumatore e dell'errore ex art. 1433 c.c. era nuova e comunque risolta in fatto dalla Corte d'appello; che le censure al lodo sulla violazione di regole di diritto e sul contrasto con l'ordine pubblico erano nuove o generiche; e che anche la contestazione della legittimazione attiva era nuova e non scrutinabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale favorevole alla società resistente. Le censure sul contraddittorio nella fase davanti alla Camera arbitrale sono state ritenute inammissibili perché riferite a un organo privo di potere decisorio sulla competenza; quelle sulla clausola compromissoria, sulla qualità di consumatore, sui vizi del lodo e sulla legittimazione attiva sono state giudicate in parte attacchi a valutazioni di fatto, in parte nuove o generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.

    Il vizio di nullità per violazione del contraddittorio riguarda il procedimento arbitrale dinanzi agli arbitri, non la fase preliminare davanti alla Camera arbitrale.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Invocato per censurare la motivazione, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché attinenti a questioni di fatto o nuove.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola compromissoria, se specificamente approvata, non è invalida per mancata sottoscrizione generica delle clausole vessatorie richiamate in blocco.

  • art. 1342 c.c.

    La sottoscrizione separata e specifica delle clausole contrattuali è sufficiente a superare la censura di vessatorietà o inefficacia della clausola compromissoria.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    Nel regime applicabile alla convenzione arbitrale del 2016, il lodo non è censurabile per errori di diritto nei limiti dedotti dalla Corte territoriale.

  • art. 829, comma 11, c.p.c.

    La censura di contraddittorietà del lodo è stata ritenuta non idoneamente proposta e, comunque, inammissibile se diretta in modo generico al contenuto del lodo.

  • art. 1433 c.c.

    La deduzione di errore nella dichiarazione negoziale è stata considerata questione nuova, non trattata nella decisione impugnata e quindi non esaminabile.

  • art. 33 cod. cons.

    La tutela consumeristica è stata esclusa perché la Corte d'appello ha accertato che i contraenti non avevano qualità di consumatori.

  • art. 34 cod. cons.

    Non si applicano le regole sulle clausole vessatorie del consumatore quando il rapporto è di natura imprenditoriale/commerciale e la clausola è stata oggetto di trattativa o sottoscrizione specifica.

  • art. 100 c.p.c.

    La contestazione della legittimazione ad agire è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque riferita al merito della titolarità del diritto controverso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • Cass. n. 27473 del 2013

    Richiamata per affermare che la Camera arbitrale non è titolare del potere di decidere sulla validità della clausola compromissoria o sulla competenza, potere riservato agli arbitri.

  • Cass. n. 8331 del 2018

    Richiamata per definire l'adattamento del principio del contraddittorio al giudizio arbitrale e le attività difensive che devono essere consentite alle parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento arbitrale, il vizio di violazione del contraddittorio è configurabile con riferimento all'attività svolta dinanzi agli arbitri e non può essere automaticamente esteso alla fase preliminare di nomina o di verifica svolta da un organismo amministrativo privo di potestas iudicandi.
  • La camera arbitrale o l'ente deputato alla nomina dell'arbitro non ha il potere di decidere sulla validità della clausola compromissoria o sulla competenza: tale valutazione spetta agli arbitri stessi, con conseguente irrilevanza, ai fini della nullità del lodo, dei vizi eventualmente verificatisi nella sola fase preparatoria.
  • Nel giudizio arbitrale il contraddittorio è rispettato quando alle parti sia assicurata la possibilità concreta di esporre le difese, conoscere le istanze avversarie, esaminare gli atti e replicare in modo utile; la mera allegazione di irregolarità formali, senza indicazione del pregiudizio concreto, non basta a determinare la nullità del lodo.
  • La censura sulla specifica approvazione delle clausole contrattuali richiede di confrontarsi con la ratio della decisione di merito; se il giudice accerta in fatto che la clausola compromissoria è stata separatamente sottoscritta, la doglianza si risolve in un tentativo di rivalutazione del fatto, non consentito in cassazione.
  • Le questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito o non affrontate nella sentenza impugnata, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, neppure se formulate come violazioni di legge.
  • Le eccezioni che investono la titolarità del rapporto controverso o la legittimazione attiva, quando presuppongono un accertamento di fatto non devoluto ai gradi di merito, sono inammissibili in cassazione se prospettate in modo generico o per la prima volta.
  • La tutela del consumatore e la disciplina delle clausole vessatorie non si applicano quando il rapporto contrattuale ha natura chiaramente imprenditoriale/commerciale e i contraenti non rivestono la qualità di consumatori.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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