Cassazione Civile, Ordinanza n. 08671/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un contribuente aveva agito contro l'agente della riscossione deducendo che, nonostante due cartelle esattoriali fossero state definitivamente annullate dal giudice tributario, l'agente aveva comunque iscritto su alcuni autoveicoli un fermo amministrativo e su un immobile un'ipoteca. L'attore chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della condotta, la cancellazione delle iscrizioni, il rimborso delle spese di cancellazione e il risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendola tributaria; la Corte d'appello aveva confermato, qualificando la controversia come impugnazione di fermo e ipoteca e richiamando il criterio della natura tributaria del credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che, dopo la sentenza costituzionale n. 114/2018 e per effetto del giudicato di annullamento delle cartelle, la controversia doveva appartenere al giudice ordinario; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea affermazione di genericità dell'appello; 4) e 5) censure sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la domanda non mirava più all'accertamento della pretesa tributaria, già definitivamente venuta meno, ma alla responsabilità dell'agente per aver mantenuto o iscritto i vincoli in assenza di titolo, con pretesa risarcitoria riconducibile al neminem laedere e quindi alla giurisdizione ordinaria. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. Ha escluso che la controversia appartenesse alla giurisdizione tributaria, perché il credito tributario presupposto era già stato eliminato da giudicati di annullamento delle cartelle e la domanda verteva sulla responsabilità dell'agente della riscossione per la successiva iscrizione di fermo e ipoteca, oltre che sul risarcimento dei danni e sulle spese di cancellazione. Ha inoltre precisato che, pur non essendo la domanda qualificabile come opposizione ex art. 615 c.p.c., la giurisdizione ordinaria sarebbe comunque spettata anche in tale ipotesi, trattandosi di fatto successivo incidente sostanzialmente sulla pretesa tributaria. Le censure sulle spese sono state assorbite.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
La domanda proposta non è stata ritenuta in concreto un'opposizione esecutiva in senso proprio, ma la Corte ha osservato che, anche ove lo fosse stata, la giurisdizione ordinaria sarebbe risultata comunque configurabile per il venir meno della pretesa tributaria per effetto di giudicato.
È stata dedotta la mancata pronuncia del giudice d'appello sulla qualificazione della domanda, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo sulla giurisdizione.
La Corte d'appello aveva ritenuto generico l'appello; la censura relativa è rimasta assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo sulla giurisdizione.
Norma richiamata nei motivi sulle spese di lite; la questione è rimasta assorbita.
Norma richiamata nei motivi sulle spese di lite; la questione è rimasta assorbita.
La domanda di risarcimento è stata letta non come responsabilità aggravata processuale, ma come pretesa risarcitoria più ampiamente riconducibile al neminem laedere.
La giurisdizione tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto un rapporto tributario in senso proprio, con carattere impositivo-riscossivo; non vi rientra una domanda risarcitoria autonoma fondata sulla responsabilità dell'agente della riscossione dopo il venir meno del credito.
Gli atti impugnabili davanti al giudice tributario sono quelli autoritativi o impositivi che realizzano una pretesa tributaria; qui la controversia non aveva tale oggetto sostanziale.
L'ipoteca iscritta dall'agente della riscossione è stata richiamata come misura cautelare di garanzia, non come atto espropriativo.
Il fermo amministrativo è stato qualificato come misura cautelare di garanzia, alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
La domanda risarcitoria è stata ricondotta al generale principio del neminem laedere, quindi alla responsabilità aquiliana e alla giurisdizione ordinaria.
Richiamato in via esemplificativa per affermare che, quando si chiede il rimborso di somme formalmente riconosciute o indebitamente trattenute, la controversia può appartenere al giudice ordinario.
Richiamato per spiegare che il danno da ritardo nel pagamento, quando non si controverte sul rapporto tributario principale, è devoluto al giudice ordinario.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria presuppone che la controversia abbia come oggetto sostanziale una pretesa impositiva o riscossiva ancora attuale; quando il tributo è già venuto meno per effetto di giudicato, la lite può uscire dall'area dell'art. 2 d.lgs. 546/1992.
- La domanda che contesta la condotta dell'agente della riscossione per aver mantenuto o iscritto fermo amministrativo o ipoteca dopo l'eliminazione del credito non mira all'accertamento del debito tributario, ma alla responsabilità aquiliana per comportamento illecito, con giurisdizione ordinaria.
- L'illegittimità dell'iscrizione di fermo o ipoteca, quando dedotta come fatto generatore di danno e non come impugnazione dell'atto impositivo, costituisce una questione pregiudiziale rispetto alla domanda risarcitoria e non radica di per sé la giurisdizione tributaria.
- Anche in ambito tributario l'amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione restano soggetti al principio del neminem laedere; il giudice ordinario può accertare la colpa o l'illiceità della condotta e condannare al risarcimento del danno.
- Il criterio della natura tributaria del credito non è decisivo quando la pretesa sia stata già definitivamente eliminata da un provvedimento giurisdizionale o da altro evento che ha estinto il credito prima dell'atto contestato.
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