Sentenza n. 713/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva imposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione del docente. Dedotta l’inottemperanza dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un’adeguata contestazione dell’inadempimento o della documentazione prodotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l’esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l’importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la quantificazione deve essere verificata secondo il giudicato e le norme applicabili, comprese quelle del codice civile sugli interessi. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell’esecuzione coattiva. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l’adempimento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima dell’avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti in sé.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione debitrice di adempiere, quando il titolo sia idoneo e l’inadempimento non sia adeguatamente contestato.
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario non ha natura costitutiva del diritto di credito: il diritto e la sua dimensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
- L’importo indicato dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; la quantificazione deve essere verificata in concreto, secondo il giudicato e le norme applicabili in tema di misura e decorrenza degli interessi.
- Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute da un’amministrazione dello Stato deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività può essere subordinata a un’istanza del creditore e può comprendere l’adozione degli atti contabili e finanziari necessari all’esecuzione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →