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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 424/2023 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 dicembre 2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme dovute per gli anni scolastici 2019-2020 e 2021-2022. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, chiedendo anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma determinata nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dell’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative all’applicazione della misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta applicazione e quantificazione sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare le peculiarità del debitore pubblico e le eventuali ragioni ostative.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto processuale per l’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il TAR ne richiama il rispetto quale condizione preliminare per la procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato civile, consistente nell’attribuzione della Carta elettronica per la formazione dei docenti.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica, alle quali l’Amministrazione deve attenersi nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori

    La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono valorizzati quali fatti notori rilevanti ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unito all’inadempimento non contestato, consente al giudice di ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine assegnato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega; quando svolge funzioni commissariali quale dipendente pubblico inserito in tale struttura, non deve essere riconosciuto un compenso aggiuntivo in assenza di diversa previsione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione inadempiente, ma non opera automaticamente: il giudice dell’ottemperanza deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti, considerando le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica, alla rilevanza degli interessi pubblici e al divieto di sanzioni manifestamente inique o eccessivamente afflittive.
  • La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, purché siano concretamente valorizzate dal giudice nella valutazione discrezionale prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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