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Sentenza

Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato che avevano ordinato l'accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle somme spettanti ai ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, docenti a tempo determinato già dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, hanno agito in ottemperanza a due sentenze del Tribunale ordinario di Venezia, una non definitiva e una definitiva, entrambe notificate all'Amministrazione, non impugnate e passate in giudicato. Le sentenze avevano condannato il Ministero a costituire in favore dei ricorrenti la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di somme individualmente determinate, per importi compresi tra 1.000 e 2.000 euro. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, nonché la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti processuali dell'azione di ottemperanza: le sentenze azionate erano passate in giudicato ed erano state notificate all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, non essendo contestata la mancata esecuzione del giudicato, e lo ha condannato a costituire la Carta elettronica e ad accreditarvi le somme stabilite nei titoli giudiziali entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente inammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della misura. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.100, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico-formativo riconosciuto ai docenti e la cui concreta attribuzione doveva essere assicurata dal Ministero in esecuzione del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    modalità e funzionalità della Carta elettronica

    Le disposizioni individuano le modalità operative e funzionali per la costituzione e l'utilizzo della Carta elettronica, alle quali l'Amministrazione deve attenersi nell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    non disponibile nel testo

    La norma è richiamata quale fondamento dell'azione di ottemperanza rispetto a sentenze passate in giudicato e non spontaneamente eseguite.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza deve verificare concretamente l'assenza di ragioni ostative e può negarla o graduarne l'importo considerando le peculiarità del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e gli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    non disponibile nel testo

    La norma è richiamata tra le condizioni processuali ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono assumere rilievo come fatti notori nella valutazione delle ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e non spontaneamente eseguita, impone l'adozione di atti necessari all'attribuzione di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione di un comando giudiziale specifico e non contestato; il giudice deve assicurare la concreta realizzazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato, anche mediante l'accredito delle somme determinate nel titolo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua applicazione richiede una verifica concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative connesse a vincoli normativi, di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.
  • Nel valutare l'applicazione dell'astreinte contro una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza dispone di un ampio potere discrezionale e può negare la misura quando le condizioni della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, in concreto, ragioni ostative, anche rilevabili come fatti notori.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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