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Sentenza

Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 50/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione il 12 dicembre 2024, aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con le modalità previste dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, e ad accreditarvi la somma di 2.500 euro in relazione alla durata del servizio. Poiché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, il ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l'ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso, poiché risultava non contestato l'inadempimento ministeriale. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 2.500 euro. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un dirigente dello stesso Ministero, da svolgere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero, non costituito, è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È richiamato quale disposizione applicabile ai presupposti dell'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione è stata oggetto dell'obbligo esecutivo.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Definiscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alle quali l'Amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione obbligata, quando quest'ultima non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione rispetto al comando contenuto nel titolo giudiziale non è contestato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle specifiche prestazioni dovute entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale, salvo diversa previsione non risultante dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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