Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 428/2024, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2020 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 6 marzo 2025, con la quale era stata disposta la costituzione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 1.500 euro. Il ricorso è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il comando giudiziale. Sono state inoltre richieste la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 1.500 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, consentendogli di subdelegare gli adempimenti a un altro dirigente e stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, degli interessi pubblici coinvolti e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative alla condanna. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l'azione di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'applicazione nei confronti della PA è soggetta alla verifica concreta di ragioni ostative, anche connesse a vincoli normativi, finanziari e a specifici interessi pubblici.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È stato richiamato tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata disposta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità per la costituzione e l'utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, considerati ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato ed è stato previamente notificato all'amministrazione obbligata secondo le condizioni previste dalla legge.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice con facoltà di subdelega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale concreta delle condizioni del debitore pubblico, dei vincoli normativi e finanziari, degli interessi pubblici coinvolti e del divieto di imporre una sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico, ove rilevanti come fatti notori, possono costituire ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte.
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