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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo una verifica fiscale e la redazione di due processi verbali di constatazione, l’Agenzia delle Entrate notificò a D.C.S. un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte, sulla base di ricavi non contabilizzati e di documentazione extracontabile. La CTR Sicilia aveva respinto l’appello del contribuente, ritenendo chiari i motivi della verifica indicati nel p.v.c. e giudicando le scritture contabili inattendibili per la gravità e ripetizione delle irregolarità. In Cassazione, D.C.S. contestò: 1) la motivazione dell’aumento dei prezzi riportati nel listino usato per ricostruire i ricavi, invocando l’art. 7 della legge n. 212/2000 in relazione all’art. 12 della stessa legge; 2) l’applicazione dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che gli elementi extracontabili fossero stati letti senza considerare circostanze favorevoli e che le incongruenze non giustificassero presunzioni semplici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo era generico, perché non individuava con precisione il passaggio della sentenza impugnato e l’errore attribuito alla CTR; inoltre introduceva una questione nuova, relativa alla riclassificazione in aumento del listino, diversa da quella già sollevata nei gradi precedenti sulle ragioni della verifica, senza indicare quando e come fosse stata dedotta. Il secondo, pur formulato come violazione di legge, contestava in realtà la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dalla CTR, senza indicare un errore nell’individuazione o nell’applicazione della norma: tale riesame non compete alla Cassazione. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR Sicilia, che aveva confermato l’accertamento. D.C.S. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.300 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve individuare un effettivo errore giuridico nella decisione; non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o di censurare genericamente l’esito della lite.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 12 della legge n. 212/2000

    La censura basata su queste disposizioni deve indicare in modo specifico quale statuizione sia viziata e quale questione sia stata tempestivamente sottoposta ai giudici di merito. Nel caso concreto, la contestazione sulla motivazione dell’aumento del listino era nuova e distinta dalla precedente doglianza sulle ragioni della verifica.

  • Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973

    La norma non può essere invocata in cassazione per ottenere una rilettura degli elementi extracontabili e delle risultanze di fatto. Occorre denunciare uno specifico errore di individuazione o di applicazione della fattispecie normativa, non limitarsi a contestare l’attendibilità dell’accertamento.

  • Art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

    La sentenza non applica né interpreta questa disposizione; la richiama soltanto attraverso la formula relativa alle eventuali spese prenotate a debito e agli accessori.

Massime di principio

  • In cassazione, una censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: occorre indicare il passaggio contestato, l’errore specifico e la norma applicata in modo scorretto.
  • Una questione non dedotta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Se la doglianza è stata proposta in precedenza su un profilo diverso, la nuova formulazione non evita la preclusione; è inoltre necessario documentare quando e come la questione sia stata sollevata.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, dei documenti o dell’attendibilità dell’accertamento. Le critiche che esprimono soltanto dissenso sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili come motivi di legittimità.
  • Quando tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, la decisione di merito impugnata resta ferma e le spese del giudizio di cassazione sono poste, di regola, a carico della parte soccombente.

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