Sentenza del 31/05/2016 n. 11304 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta intestazione della cartella esattoriale, notificata il 13 ottobre 1983 e intestata a «M.G. e per esso gli eredi S.A.L. e M.A.», anziché agli eredi beneficiati indicati dai contribuenti. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Centrale: contestava che fosse stato dichiarato inammissibile il motivo d’appello con cui aveva dedotto la decadenza degli eredi dal beneficio d’inventario per asseriti atti di disposizione dei beni ereditari. Sosteneva che il giudizio d’appello, concluso il 21 settembre 1990, era regolato dalla disciplina previgente del D.P.R. n. 636/1972 e dall’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/1990, che consentivano di proporre nuove eccezioni. Il secondo motivo invocava anche la disciplina transitoria dell’art. 79 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto sostanzialmente fondati i motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che il divieto di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, introdotto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, non era applicabile al giudizio d’appello già concluso nel 1990; nel regime previgente l’art. 345 c.p.c. consentiva invece nuove eccezioni. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e rinviato la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna. La Corte non ha deciso nel merito se gli eredi fossero effettivamente decaduti dal beneficio d’inventario: la questione dovrà essere esaminata in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 19-bis
I motivi d'impugnazione costituiscono la "causa petendi" della domanda di annullamento dell'atto impositivo, con la conseguente inammissibilità dell'introduzione di nuove "causae petendi" in appello, cure sancito, nella disciplina vigente, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1; tale inammissibilità non è esclusa dall'art. 79, del medesimo D.Lgs., risultando pacificamente applicabile, sotto l'imperio della disciplina previgente, l'art. 345 c.p.c.
Nel regime previgente, i motivi di impugnazione delimitavano la domanda di annullamento dell’atto tributario, ma l’art. 19-bis consentiva di introdurre nuovi motivi con memoria durante il giudizio di primo grado. La citazione riguarda questo temperamento e non il divieto di nuove eccezioni in appello.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22
La disposizione è richiamata nel quadro normativo del processo tributario previgente applicabile alla controversia. La decisione conclude che tale regime non conteneva il divieto di nuove eccezioni in appello introdotto successivamente dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
Codice di procedura civile, art. 345, comma 2, nel testo anteriore alla legge n. 353/1990
Il grado di appello del processo in esame si è concluso con sentenza del 21 settembre 1990; esso si è quindi svolto nel vigore della disciplina del processo tributario di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, che un siffatto divieto di proporre nuove eccezioni non conteneva; e del resto, l'art. 345 c.p.c. , nel testo in vigore prima della novella recata dalla L. n. 353 del 1990 , prevedeva tra l'altro che "le parti possono proporre nuove eccezioni...".
Poiché l’appello si era concluso prima della riforma processuale e dell’entrata in vigore della nuova disciplina tributaria, era applicabile il testo previgente dell’art. 345 c.p.c., che ammetteva nuove eccezioni in appello. Di conseguenza, l’eccezione dell’Ufficio sulla decadenza dal beneficio d’inventario non poteva essere dichiarata inammissibile soltanto perché non proposta in primo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, commi 1 e 2
Si osserva in contrario che il divieto di "proporre nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio" è stato introdotto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 , all'art. 57, comma 2, ed il grado di appello del processo in esame si è concluso con sentenza del 21 settembre 1990; esso si è quindi svolto nel vigore della disciplina del processo tributario di cui al D.P.R. n. 636 del 1972 , che un siffatto divieto di proporre nuove eccezioni non conteneva.
L’art. 57, comma 2, introduce il divieto di nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma tale divieto non si applica retroattivamente a un appello già concluso nel 1990. Il comma 1, distinto dal divieto sulle eccezioni, preclude invece l’introduzione in appello di nuovi motivi d’impugnazione, cioè nuove causae petendi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79
La norma transitoria non rende applicabile l’art. 57, comma 2, a un grado d’appello già concluso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546/1992. La disciplina applicabile va individuata in base alla fase processuale e al momento in cui essa si è svolta.
Massime di principio
- Per stabilire se in appello tributario sia possibile introdurre una nuova eccezione, occorre anzitutto verificare quale disciplina processuale fosse vigente durante quel grado: il divieto dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 non si applica a un appello già concluso sotto il regime previgente.
- Nel regime previgente del D.P.R. n. 636/1972, in combinato con l’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/1990, nuove eccezioni potevano essere proposte in appello; ciò non equivaleva però a consentire l’introduzione di nuovi motivi d’impugnazione o di nuove causae petendi.
- La cassazione per l’errata declaratoria di inammissibilità non determina automaticamente l’accertamento della fondatezza dell’eccezione: il giudice di rinvio deve ancora esaminare nel merito la questione riammessa.
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