Sentenza del 31/05/2016 n. 11308 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la cartella per IRPEF, IRAP e IVA relativa al 1999 e la definizione degli omessi o tardivi versamenti richiesta dalla contribuente ai sensi dell'art. 9-bis della L. n. 289/2002. La contribuente aveva versato soltanto la prima rata. L'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, l'omessa pronuncia sulla questione che tale pagamento non perfezionasse il condono e, con il secondo, la violazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il beneficio richiedesse il pagamento integrale delle somme dovute.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, assorbito il primo. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis è condizionato all'integrale pagamento: il versamento rateale definisce la lite solo se sono pagate tutte le rate, mentre il pagamento della sola prima rata è insufficiente. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'epoca di formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289
il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempinento delle successive
La definizione degli omessi o tardivi versamenti non si perfeziona con la sola presentazione dell'istanza né con il pagamento della prima rata: occorre l'integrale pagamento delle somme dovute, anche quando è prevista la rateizzazione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata è subordinata per legge all'integrale pagamento, il contribuente che sceglie la rateizzazione ottiene l'effetto estintivo della lite soltanto dopo aver pagato tutte le rate previste.
- Il pagamento della prima rata, da solo, non consolida il beneficio previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289/2002; il mancato pagamento delle rate successive lascia insussistente la definizione della controversia.
- Per il condono dell'art. 9-bis, l'ufficio può procedere alla riscossione delle somme non versate: l'istanza e il pagamento parziale non impediscono la prosecuzione della pretesa tributaria.
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