Sentenza del 31/05/2016 n. 11306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IRPEG e IRAP relativo al 2003, con cui l’Agenzia aveva disconosciuto i costi per beni acquistati da un fornitore in Malaysia, Paese incluso nella black list, perché gli importi non erano stati indicati separatamente in dichiarazione ai sensi dell’art. 110, comma 11, TUIR; erano stati quindi rideterminati l’imponibile e applicate sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva annullato l’accertamento e la Commissione regionale della Liguria aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la contribuente avesse corretto la dichiarazione con una dichiarazione integrativa. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza regionale per violazione dei requisiti di contenuto della sentenza, in particolare per l’omessa esposizione dello svolgimento processuale e di una motivazione comprensibile; (2) omessa pronuncia sulla mancata prova dei presupposti richiesti dalla disciplina sopravvenuta per la deducibilità retroattiva dei costi; (3) violazione della disciplina sopravvenuta e delle norme sulle sanzioni, perché la sentenza aveva annullato integralmente l’avviso senza applicarle.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la sentenza regionale indicava soltanto le parti e gli estremi dell’atto, senza descrivere il contenuto della controversia, le ragioni dei ricorsi o i motivi in fatto e in diritto della decisione. Il riferimento alla dichiarazione integrativa era privo di contesto e non consentiva di comprendere il ragionamento del giudice, integrando una motivazione apparente e la nullità della sentenza. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la deducibilità dei costi né la questione delle sanzioni.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, nn. 2, 3 e 4
La sentenza impugnata incorre infatti nel vizio ad essa addebitato, in quanto lo "svolgimento del processo" contiene solo l'indicazione delle parti e degli estremi dell'atto impositivo impugnato, senza alcun riferimento al suo contenuto ed alle ragioni del ricorso introduttivo e dell'appello; i "motivi della decisione", supra trascritti, si risolvono in una motivazione apparente, atteso che non solo non contengono l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto, ma, in radice, neppure fanno alcun riferimento all'oggetto della controversia.
La sentenza tributaria deve esporre in modo comprensibile lo svolgimento rilevante del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione. È nulla quando la motivazione è meramente apparente e non consente di identificare l’oggetto della controversia né di ricostruire il percorso decisorio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
La violazione dei requisiti legali della sentenza, quando ne comporti la nullità, può essere denunciata in cassazione ai sensi di questa disposizione; nel caso concreto la Corte ha accolto il motivo formulato su tale base.
Massime di principio
- Una decisione non è adeguatamente motivata se si limita a formule generiche o a riferimenti a documenti e conclusioni senza collegarli ai fatti controversi e alle questioni sottoposte al giudice. La motivazione deve permettere alle parti e al giudice dell’impugnazione di comprendere il ragionamento seguito.
- Quando la sentenza impugnata è nulla per motivazione apparente, la cassazione può limitarsi a tale vizio e dichiarare assorbiti gli altri motivi, rinviando al giudice di merito perché riesamini la controversia con una decisione motivata.
- L’accoglimento del ricorso per un vizio processuale della sentenza non equivale a una decisione definitiva sul merito: in questo caso non è stato stabilito se i costi fossero deducibili o quali sanzioni fossero applicabili.
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