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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11316 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Transazione fiscale in sede di accordo di ristrutturazione dei debiti- Conseguenze sui giudizi in corso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Dogane impugnava la sentenza della CTR della Liguria n. 69 dell’1 luglio 2010, che aveva confermato l’annullamento, disposto dalla CTP di La Spezia, degli avvisi di rettifica doganali per il recupero di dazi antidumping relativi a importazioni del 2004 di lampade fluorescenti dichiarate di origine filippina, ma ritenute di origine cinese. La CTR aveva rilevato, tra l’altro, che il dazio per il prodotto era stato introdotto dal Regolamento CE n. 866/2005 dopo le importazioni e aveva riconosciuto la buona fede dell’importatrice ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale comunitario. Duralamp aveva proposto ricorso incidentale e, nel giudizio di cassazione, chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché aveva concluso con l’Agenzia una transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, omologato dal Tribunale di Firenze il 5 novembre 2014. L’Agenzia aveva aderito alla richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con decisione del 7 marzo 2016 depositata il 31 maggio 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una pronuncia sul merito. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista espressamente dall’art. 182-ter, comma 5, l.fall. riguarda la transazione fiscale conclusa nel concordato e non si estende testualmente a quella stipulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione; quest’ultima, tuttavia, determina comunque il venir meno dell’interesse alla decisione dei giudizi pendenti. La declaratoria comporta la caducazione delle sentenze dei precedenti gradi non passate in giudicato e non produce giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria, ma soltanto sul venir meno dell’interesse a proseguire il processo. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate. La Corte non ha deciso nel merito i motivi dei ricorsi principale e incidentale.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 182-ter, commi 5, 6 e 7

    La cessazione della materia del contendere è formula terminativa prevista espressamente dalla L. Fall., art. 182 ter, comma 5, ma limitatamente all'ipotesi di transazione fiscale conclusa nell'ambito "della procedura di concordato ai sensi dell'art. 181". Tale disposizione pertanto non è applicabile all'ipotesi in cui la transazione venga conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui alla L. Fall., art. 182-bis, giacchè il comma 6 del citato art. 182 ter [...] non ripete la disposizione di cui al comma 5, nè contiene un suo richiamo.

    Il comma 5 disciplina espressamente la cessazione della materia del contendere per la transazione fiscale conclusa nel concordato e non è direttamente applicabile alla transazione stipulata nell’accordo di ristrutturazione. Quest’ultima, pur senza la medesima previsione espressa, produce comunque sul processo pendente la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse.

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 182-bis

    Tale disposizione pertanto non è applicabile all'ipotesi in cui la transazione venga conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui alla L. Fall., art. 182-bis, giacchè il comma 6 del citato art. 182 ter - che ha esteso la possibilità per il debitore di stipulare la transazione fiscale anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti [...] non ripete la disposizione di cui al comma 5, nè contiene un suo richiamo.

    L’accordo di ristrutturazione dei debiti può costituire il contesto per concludere una transazione fiscale. La disciplina della cessazione espressa prevista per il concordato, però, non è richiamata per tale accordo; ciò non impedisce che la transazione renda inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il ricorso ancora pendente.

Massime di principio

  • Se una transazione fiscale conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione definisce la pretesa oggetto di un giudizio tributario pendente, le parti possono non avere più interesse a ottenere una pronuncia sul merito; il ricorso può quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, anche se la legge non prevede espressamente per quell’accordo la formula della cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria processuale conseguente alla transazione non equivale a una decisione sulla fondatezza della pretesa tributaria: non forma giudicato sostanziale su di essa e investe soltanto il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio.
  • La declaratoria comporta la caducazione delle sentenze dei precedenti gradi che non siano passate in giudicato; le spese possono essere compensate, come avvenuto in questo caso, in presenza di giusti motivi e in assenza di richieste contrarie.

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