Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31950/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società impugnava un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione di un decreto ingiuntivo di assegnazione di beni immobili (terreni) espropriati, negando l'applicazione delle agevolazioni invocate per gli enti statali. In primo grado e in appello la pretesa agevolativa era stata esclusa perché la società era ritenuta soggetto di diritto privato, non equiparabile allo Stato. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato esterno sopravvenuto su identica questione, fondato su tre sentenze della CTR Lazio divenute definitive; con il secondo motivo, violazione dell'art. 24 l. n. 210/1985, dell'art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990, sostenendo che la società, quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dovesse beneficiare del regime di favore riservato allo Stato e che la sua attività non fosse immessa in concorrenza sul mercato, ma svolta in regime di concessione e monopolio naturale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non era stato trascritto il testo integrale delle sentenze invocate come giudicato esterno; infondato perché il giudicato esterno su questioni di diritto astratto non vincola il giudice in controversie tributarie di diverso periodo d'imposta, mentre vincola solo l'accertamento di fatti costitutivi comuni e tendenzialmente stabili. Ha poi rigettato il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui le norme agevolative che fanno riferimento allo 'Stato' si riferiscono allo Stato-persona e non si estendono a una società per azioni a partecipazione pubblica dotata di autonoma soggettività giuridica e patrimoniale, organizzata secondo il tipo societario civilistico. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può operare nel processo tributario, ma solo nei limiti dell'accertamento di fatti o rapporti giuridici comuni; non vincola l'interpretazione astratta della norma in controversie diverse, specie se relative a annualità d'imposta differenti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché l'eccezione di giudicato esterno non risultava tempestivamente proposta e provata nel giudizio di merito

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

    non si applica alla società ricorrente, perché la disposizione di favore per lo Stato non si estende a un soggetto societario a partecipazione pubblica

  • art. 24 l. n. 210 del 1985

    non è applicabile alla società ricorrente, alla luce della trasformazione dell'ente ferroviario in società per azioni e della sua attuale natura privatistica

  • artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, d.lgs. n. 347 del 1990

    richiamati per sostenere l'esenzione da imposta catastale e ipotecaria, ma ritenuti non idonei a fondare il trattamento agevolativo invocato

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la prova del passaggio in giudicato richiede la produzione della sentenza munita della relativa attestazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi invoca il giudicato esterno deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, trascrivendo o comunque allegando in modo completo il contenuto delle decisioni su cui fonda l'eccezione e dimostrandone il passaggio in giudicato.
  • L'eccezione di giudicato esterno, se non viene tempestivamente dedotta nel giudizio di merito, non può essere prospettata per la prima volta in cassazione, salvo che il giudicato si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo la decisione impugnata.
  • Nel processo tributario il giudicato esterno ha efficacia solo quando riguarda il medesimo rapporto giuridico o un punto fondamentale di fatto comune e stabile; non si estende all'affermazione astratta di un principio di diritto sulla norma fiscale.
  • Le disposizioni agevolative che fanno riferimento allo 'Stato' devono essere interpretate, salvo diversa previsione, come riferite allo Stato-persona e non si estendono automaticamente a società per azioni a partecipazione pubblica dotate di autonoma soggettività giuridica e patrimoniale.
  • La partecipazione pubblica al capitale sociale non è di per sé sufficiente a trasformare una società per azioni in ente pubblico ai fini dell'applicazione di regimi tributari di favore, ove la struttura organizzativa resti di stampo civilistico e autonoma rispetto al socio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudizio di cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.