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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07588/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società operante nel settore immobiliare/costruzioni, con recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP di maggiori utili e di maggiore IVA. L’Ufficio ha ricostruito il reddito in via induttiva, valorizzando un rapporto con un’impresa esecutrice di lavori che aveva emesso fatture per la costruzione di un opificio industriale-artigianale. In sede di verifica è stata rinvenuta una scrittura privata con cui tale impresa avrebbe rinunciato, senza apparente motivo, a una parte rilevante del credito residuo, fatto che per l’Amministrazione rivelava una sovrafatturazione e un accordo occulto. La società ha impugnato la sentenza regionale articolando quattro motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica dell’avviso, che sarebbe stata eseguita tramite messo notificatore senza le formalità prescritte; 2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per errata qualificazione dell’accertamento come induttivo puro invece che analitico-induttivo e per mancanza dei presupposti; 3) violazione dell’obbligo di motivazione e allegazione, per mancata allegazione del processo verbale redatto nei confronti della società fornitrice; 4) violazione delle regole sull’onere della prova e delle garanzie difensive, assumendo che mancasse prova concordante della pretesa sovrafatturazione e che la precedente decisione relativa all’anno 2007 dovesse impedire la ripresa per il 2008.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a denunciare un errore di fatto revocatorio sulla modalità di notifica, non deducibile come violazione di legge in cassazione; ha dichiarato inammissibile anche il secondo e il quarto motivo, poiché le censure non colpivano correttamente la ratio della sentenza d’appello e miravano a sollecitare una diversa qualificazione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato invece respinto nel merito: l’obbligo di motivazione per relationem era stato soddisfatto, poiché il contenuto essenziale degli atti richiamati era già riprodotto nell’atto impugnato e il verbale a carico della società terza costituiva solo uno spunto investigativo, non un atto la cui allegazione fosse necessaria a integrare la motivazione dell’avviso. La Corte ha inoltre confermato l’autonomia dell’accertamento 2008 rispetto a quello relativo al 2007 e ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla presunzione utilizzata e sulla mancata prova contraria della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 L. 890/1982

    richiamato dalla CTR per ritenere rituale la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte di cassazione non affronta nel merito la questione perché la censura è qualificata come errore revocatorio.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    invocato dalla ricorrente sulla notifica degli atti tributari; la Corte non ne esamina il contenuto in quanto dichiara inammissibile la doglianza.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla sanatoria per raggiungimento dello scopo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità/inesistenza della notificazione; non esaminato nel merito.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    norma posta a fondamento del potere di accertamento induttivo puro; la Corte conferma che la qualificazione dell’accertamento operata dal giudice di merito, se non correttamente censurata, non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000

    base normativa dell’obbligo di motivazione degli atti tributari e del principio di motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato o riprodotto nel suo contenuto essenziale.

  • art. 16 D.Lgs. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla motivazione dell’avviso; non risulta centrale nella ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’onere della prova; la Corte precisa che la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella onerata.

  • art. 24 Cost.

    invocato in relazione al diritto di difesa, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al giusto processo e alla motivazione, senza autonoma statuizione di merito.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel delineare la prova presuntiva e i suoi requisiti nell’accertamento tributario.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Ufficio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per qualificare come revocatorio l’errore di fatto sulla modalità di notifica dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso prospettati, ritenuti talora inammissibili perché in realtà diretti a far valere errori di fatto o di valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come il corretto veicolo per dedurre eventuali errori processuali, non utilizzato in modo pertinente dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione ai vizi motivazionali o alla valutazione del materiale probatorio, non adeguatamente dedotti nel ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia in cassazione di un errore del giudice di merito sulla modalità di notificazione dell’atto, quando si risolva nell’assunto che il giudice abbia percepito erroneamente un fatto risultante dagli atti, integra un errore revocatorio e non una violazione di legge deducibile ex art. 360 c.p.c.
  • In tema di accertamento tributario, la distinzione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità della contabilità: se le scritture sono complessivamente inattendibili l’Ufficio può prescindere anche in parte dalle stesse; la censura che attacca solo la qualificazione operata dal giudice di merito è inammissibile se non viene incanalata nei corretti vizi processuali o motivazionali.
  • L’obbligo di motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando l’atto richiamato è allegato oppure il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’avviso; non sussiste un autonomo diritto del contribuente a ottenere l’allegazione di ogni atto menzionato, se esso ha valore solo narrativo o investigativo e non integra la motivazione.
  • Nel processo tributario l’Amministrazione può fondare la pretesa su elementi indiziari o presuntivi; una volta offerta una prova anche presuntiva del carattere fittizio, totale o parziale, delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo o della detrazione, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle scritture o dei pagamenti.
  • La circostanza che un precedente accertamento relativo a un’annualità sia stato annullato non impedisce, di per sé, un nuovo accertamento su annualità diverse quando la pretesa sia fondata su fatti autonomi e su una diversa base probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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