Cassazione Civile, Ordinanza n. 34968/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
A seguito di accertamento nei confronti di una società a ristretta base azionaria, l'Ufficio notificò al socio un autonomo avviso di accertamento IRPEF per reddito di capitale pari a lire 89.011.000, assumendo la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extra-bilancio. Il contribuente contestò, da un lato, la validità della notifica e la fondatezza della rettifica del reddito societario, sostenendo che la ricostruzione fosse viziata perché basata su percentuali di ricarico calcolate con media aritmetica semplice e non ponderata e non tenesse conto del contesto economico del 1994; dall'altro, dedusse che la definizione agevolata della lite da parte della società e la successiva estinzione del relativo giudizio impedissero di ritenere definitivamente accertato un maggior reddito societario. Con il ricorso per cassazione lamentò: 1) violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, in combinato con l'art. 16 l. n. 289/2002, per mancata considerazione della contestazione sulla rettifica del reddito societario; 2) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio conformato al principio di diritto enunciato nella precedente cassazione, non avendo riesaminato i fatti e avendo motivato con mero richiamo alla giurisprudenza sulla presunzione di distribuzione degli utili, senza esporre gli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la definizione agevolata della lite della società non facesse venir meno il presupposto impositivo nei confronti del socio, ma ha anche affermato che la sentenza impugnata era viziata perché il giudice di rinvio non aveva effettivamente riesaminato le censure mosse dal contribuente sulla correttezza dell'accertamento societario, limitandosi a ribadire il principio della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria. In particolare, la CTR non aveva rispettato i limiti e i doveri imposti dal precedente annullamento per vizio di motivazione, che richiedeva un nuovo esame delle risultanze e l'esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
la definizione agevolata della lite della società è considerata espressione di autonoma determinazione del contribuente e non estende automaticamente i propri effetti al socio che non vi abbia aderito
art. 16 della legge n. 289 del 2002
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del condono/definizione agevolata, ma la Corte ne esclude l'effetto estensivo automatico al socio
art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice del rinvio deve conformarsi alla sentenza di cassazione e riesaminare la controversia entro i limiti tracciati dalla decisione rescindente
il giudice di rinvio, soprattutto in caso di cassazione per vizio di motivazione, deve riesaminare i fatti e non può limitarsi a un mero richiamo alla decisione cassata o alla motivazione della sentenza resa nei confronti della società
art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile al processo tributario nei limiti della compatibilità
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extra-bilancio legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, ma resta sempre salva la prova contraria del socio circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
- La presunzione di distribuzione degli utili non si fonda su una presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è la ristretta base sociale, che implica rapporti di reciproco controllo e solidarietà gestionale tra i soci.
- La definizione agevolata o l'estinzione del giudizio relativo alla società non produce giudicato sostanziale sul reddito societario e non impedisce l'accertamento autonomo nei confronti del socio, titolare di distinta soggettività fiscale.
- In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve riesaminare le risultanze processuali e motivare compiutamente sui fatti e sulle questioni rilevanti, non potendo limitarsi a un richiamo astratto alla giurisprudenza o alla sentenza resa in altro giudizio collegato.
- Il giudice del rinvio deve attenersi ai limiti specifici segnati dalla sentenza rescindente: se la cassazione è per motivazione, può valutare nuovamente i fatti già acquisiti e anche altri fatti consentiti, ma deve eliminare le lacune o contraddizioni rilevate dalla Corte di cassazione.
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