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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31941/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2002 e 2004 nei confronti di un professionista, rettificando i redditi dichiarati e recuperando a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di indagini bancarie e finanziarie svolte anche in relazione alla società di cui il contribuente era socio. La CTP aveva annullato gli accertamenti e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 10 l. n. 289/2002, perché la CTR aveva ritenuto decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento per l'anno 2002, applicando erroneamente la proroga biennale dei termini come "annullata" dalla sentenza della Corte di giustizia sulla disciplina del condono; 2) violazione degli artt. 32, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR aveva ritenuto sindacabile nel merito la motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, pur essendo stata l'autorizzazione effettivamente rilasciata; 3) violazione degli artt. 32, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, in relazione alla presunzione sui versamenti non giustificati, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'utilizzabilità della presunzione per il professionista; 4) ulteriore censura sulla cointestazione del conto corrente, che la CTR aveva considerato impediente rispetto all'accertamento; 5) omesso esame di fatto decisivo, perché la CTR aveva affermato che l'Ufficio avrebbe dovuto chiarire se il maggior reddito accertato includesse somme già dichiarate come utili societari, mentre l'avviso sarebbe stato già analitico nel separare le diverse componenti. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'anno 2002 per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi, eccezione rigettata dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorrente. Ha poi accolto i primi due motivi del ricorso dell'Agenzia: quanto al 2002, ha affermato che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 l. n. 289/2002 non è stata travolta dalla pronuncia della Corte di giustizia richiamata dalla CTR e continua a operare nei limiti interpretati dalla giurisprudenza di legittimità; quanto al 2004, ha ribadito che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura interna-organizzativa e non richiede motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiarando assorbiti gli altri, e ha rinviato alla CTR Toscana in diversa composizione per nuovo esame. Nel rinvio, il giudice dovrà attenersi anche ai principi richiamati dalla Corte sulla presunzione relativa dei maggiori ricavi da conto corrente, limitata ai versamenti non giustificati per effetto della sentenza costituzionale n. 228/2014, e dovrà escludere che l'esito favorevole reso nel giudizio relativo alla società sia di per sé preclusivo dell'accertamento individuale del socio, ferma l'impossibilità di imputargli per il 2004 un maggior reddito di capitale già riferibile alla partecipazione societaria.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 289/2002

    "i termini di cui all'articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 57 del d.P.R. n. 633/1972 ... sono prorogati di due anni"

    La proroga biennale dei termini di accertamento non viene eliminata dalla pronuncia della Corte di giustizia richiamata dalla CTR e continua ad operare secondo l'interpretazione consolidata di legittimità, nei limiti funzionali alla disciplina del condono.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come termine di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette, prorogabile ai sensi dell'art. 10 l. n. 289/2002.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come termine di decadenza per l'accertamento IVA, prorogabile ai sensi dell'art. 10 l. n. 289/2002.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione bancaria sui versamenti non giustificati opera anche nei confronti del lavoratore autonomo; l'autorizzazione alle indagini bancarie è atto interno e non deve essere motivato.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA si applicano le medesime regole sugli accertamenti bancari e sulla presunzione relativa dei versamenti non giustificati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il vizio dedotto per violazione di legge nei primi quattro motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    È il vizio dedotto per omesso esame di fatto decisivo nel quinto motivo.

  • art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • Corte cost. n. 228/2014

    La presunzione sui prelevamenti non si applica ai professionisti, mentre resta ferma la presunzione relativa sui versamenti non giustificati.

Massime di principio

  • La disapplicazione o incompatibilità unionale della disciplina del condono non comporta automaticamente la caducazione della proroga dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 l. n. 289/2002, quando tale proroga abbia funzione strumentale all'esercizio del potere impositivo nei casi in cui il condono non sia fruibile.
  • L'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ha natura organizzativa interna tra uffici e non richiede una motivazione espressa: la sua validità non può essere contestata sotto il profilo del difetto di motivazione.
  • La presunzione legale relativa derivante dagli accertamenti bancari, per i lavoratori autonomi, opera sui versamenti non giustificati e non sui prelevamenti; il giudice del rinvio deve conformarsi a tale perimetro probatorio.
  • L'eventuale definizione favorevole del giudizio relativo alla società non preclude automaticamente l'accertamento individuale nei confronti del socio, se l'Ufficio procede autonomamente nei suoi confronti; resta però esclusa la duplicazione di componenti reddituali già imputate come utili societari.
  • Le statuizioni del giudice di merito che non siano effettive rationes decidendi o che siano formulate in modo apodittico e avulso dal decisum non devono essere necessariamente censurate per evitare il giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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