Cassazione Civile, Ordinanza n. 18036/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un PVC notificato alla società per il 1999, con due rilievi: maggiori ricavi per transfer pricing e minori costi per il mancato riconoscimento di prestazioni infragruppo ('spese di regia'). La società aveva definito il PVC ai sensi dell'art. 15 L. 289/2002 versando quanto dovuto per IRAP e IVA e presentando la relativa domanda. Nonostante ciò, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento recependo entrambi i rilievi, recuperando a tassazione maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA e irrogando sanzioni per infedele dichiarazione IRAP e IVA. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, in sintesi, che per IRAP e IVA i rilievi erano già stati definiti e quindi l'accertamento era precluso; in cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 15 L. 289/2002 per avere la CTR confermato l'avviso sulle spese di regia anche ai fini IRAP e IVA nonostante la definizione; 2) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 3) omessa pronuncia sullo scomputo delle somme versate per la definizione; 4) violazione del regime sanzionatorio sopravvenuto e del favor rei. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbendo gli altri, perché la CTR aveva espressamente riconosciuto l'effetto preclusivo della definizione del PVC ai fini IRAP e IVA, ma poi aveva mantenuto il recupero anche per tali imposte sul secondo rilievo, con evidente incoerenza tra motivazione e dispositivo. Poiché la definizione aveva riguardato IRAP e IVA per entrambi i rilievi, l'accertamento poteva essere mantenuto solo ai fini IRPEG per il rilievo sulle spese di regia, mentre risultavano illegittime le sanzioni, riferite esclusivamente a IRAP e IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario della contribuente limitatamente all'IRPEG con riferimento al rilievo sulle spese di regia, mentre ha escluso la legittimità dell'accertamento e delle sanzioni per IRAP e IVA in quanto i relativi rilievi erano stati già definiti ex art. 15 L. 289/2002. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e nulla è stato disposto per il giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
Norme richiamate
"gli avvisi di accertamento ... i processi verbali di constatazione ... possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni"
La definizione del PVC ex art. 15 preclude l'azione di accertamento per i rilievi e le imposte oggetto della sanatoria; in presenza di definizione già perfezionata, l'Ufficio non può recuperare a tassazione IRAP e IVA sui medesimi rilievi, né irrogare sanzioni relative a tali imposte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per le censure di nullità della sentenza, in particolare per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia.
Richiamato per dedurre il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e il contrasto tra ciò che la sentenza afferma in motivazione e ciò che dispone nel dispositivo.
Invocato quale norma sulla nullità degli atti processuali in relazione al denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamati per sostenere la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione o per omessa pronuncia sullo scomputo delle somme versate.
Invocato per la motivazione della sentenza e il vizio di motivazione graficamente assente su una domanda subordinata.
Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto ai fini IVA.
Citato come norma che ha modificato il trattamento sanzionatorio, rilevante per la rideterminazione della sanzione in base al nuovo minimo.
Richiamato per il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie.
art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Invocato per l'applicabilità retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole.
Massime di principio
- Quando un processo verbale di constatazione è stato validamente definito ai sensi dell'art. 15 L. 289/2002 con riferimento a specifiche imposte e specifici rilievi, l'amministrazione finanziaria non può successivamente riproporre l'accertamento per quelle stesse poste impositive.
- Se la sentenza di merito afferma in motivazione l'effetto preclusivo della definizione agevolata ma nel dispositivo conferma comunque l'atto impositivo per le imposte coperte dalla sanatoria, sussiste un vizio di incoerenza/contrasto che giustifica la cassazione.
- La conferma dell'indeducibilità di un costo può sopravvivere solo nei limiti delle imposte non coperte dalla definizione; le conseguenze sanzionatorie vanno invece escluse quando la sanzione sia stata irrogata per le imposte oggetto della definizione.
- In sede di legittimità, la Corte può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione residua sia soltanto la corretta delimitazione degli effetti della definizione agevolata.
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