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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25795/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2006 per arredi e dispositivi tecnici destinati a una discoteca. A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice nel pagamento dei canoni, la concedente dichiarava la risoluzione ex art. 1456 c.c. e otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni e per il pagamento dei canoni insoluti fino alla naturale scadenza del contratto, secondo una clausola contrattuale che prevedeva, in caso di risoluzione anticipata, l'acquisizione dei canoni già versati, il pagamento di somme maturate e una penale pari al valore attuale del corrispettivo residuo, oltre agli interessi di mora. Gli opponenti contestavano: 1) l'applicabilità della disciplina dell'art. 1526 c.c. al leasing traslativo, con conseguente necessità di restituzione dei canoni già pagati e esclusione dei canoni a scadere; 2) la nullità o invalidità delle clausole fideiussorie derogatorie degli artt. 1955 e 1957 c.c.; 3) la debenza degli interessi moratori sulla penale; 4) la mancata riduzione d'ufficio della penale; 5) la mancata detrazione dell'IVA; 6) l'estensione della fideiussione alle obbligazioni risarcitorie derivanti dalla clausola penale. Con i primi due motivi di ricorso per cassazione si lamentava, sotto il profilo dell'art. 112 c.p.c. e dell'omessa motivazione, che la corte territoriale avesse ritenuto che la domanda originaria fosse sostanzialmente fondata anche sulla clausola penale e non solo sui canoni, con un'erronea qualificazione del petitum. Con il terzo e il quarto motivo si deduceva la violazione dell'art. 1526 c.c. e dell'art. 1382 c.c., sostenendo la nullità della clausola di deduzione e l'illegittimità degli interessi moratori sulla penale. Con il quinto motivo si contestava la mancata riduzione officiosa della penale per eccessività. Con il sesto motivo si denunciava l'omesso scorporo dell'IVA dalla somma riconosciuta. Con il settimo si censurava l'estensione della fideiussione alle obbligazioni risarcitorie/penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione della domanda e alla disciplina della clausola penale, affermando che la pretesa monitoria della concedente era già modellata sulla clausola contrattuale e che, una volta qualificato il leasing come traslativo, la riconduzione delle somme richieste alla previsione convenzionale era corretta sul piano risarcitorio. Ha inoltre confermato la validità della clausola che prevedeva l'acquisizione dei canoni e delle somme a scadere, escludendo la nullità per contrarietà all'ordine pubblico economico e richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva. Ha ritenuto dovuti gli interessi moratori sulla penale, trattandosi di debito di valuta. Ha escluso la possibilità di riduzione della penale in mancanza di allegazione e prova dei presupposti, e ha dichiarato inammissibile il motivo sull'IVA per novità della questione in cassazione. Ha infine confermato che la fideiussione si estende, salvo patto contrario, anche agli accessori del debito principale, compresa la penale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    richiamato come base della risoluzione per clausola risolutiva espressa del contratto di leasing

  • art. 1526 c.c.

    applicato in via analogica al leasing traslativo risolto anticipatamente; il suo comma 2 consente pattuizioni sulle conseguenze economiche della risoluzione, con eventuale riduzione giudiziale della penale

  • art. 1384 c.c.

    riconosciuto come potere del giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva, ma solo se ne siano allegati e provati i presupposti

  • art. 1382 c.c.

    consente alle parti di predeterminare convenzionalmente le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento mediante clausola penale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come criterio interpretativo per ricondurre il rapporto a un equilibrio conforme alla buona fede

  • art. 1591 c.c.

    menzionato nella clausola contrattuale in relazione al corrispettivo dovuto per il ritardo nella restituzione del bene

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per affermare che sulla penale, essendo debito di valuta, possono decorrere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per lamentare il mancato rilievo delle risultanze processuali sulla eccessività della penale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per dedurre omessa pronuncia sulla qualificazione della domanda sia per la questione dell'IVA non trattata in appello

  • art. 132 c.p.c.

    evocato come parametro del vizio di motivazione/omissione motivazionale

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    usato come parametro di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 1 d.P.R. n. 633/1972

    invocato per sostenere la necessità di scorporare l'IVA dalla somma risarcitoria

  • art. 1942 c.c.

    interpretato nel senso che la fideiussione si estende, salvo patto contrario, a tutti gli accessori del debito principale, inclusa la penale

  • art. 1955 c.c.

    richiamato dagli opponenti per contestare clausole fideiussorie derogatorie della liberazione del fideiussore

  • art. 1957 c.c.

    richiamato dagli opponenti per contestare clausole che derogavano al termine per l'azione contro il fideiussore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto anticipatamente, la disciplina dell'art. 1526 c.c. si applica in via analogica e consente di regolare convenzionalmente le conseguenze economiche della risoluzione, purché resti possibile il controllo giudiziale sulla eventuale manifesta eccessività della penale.
  • La clausola che attribuisce al concedente i canoni già versati e prevede il pagamento dei canoni residui o di un importo commisurato al corrispettivo residuo non è di per sé nulla per contrarietà all'ordine pubblico economico; la criticità, se del caso, si sposta sul piano della riduzione della penale o della corretta quantificazione del credito.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice: se la pretesa sostanziale è ancorata a una clausola contrattuale che disciplina gli effetti della risoluzione, il petitum può essere ricondotto al relativo ambito risarcitorio anche se la parte lo descrive come richiesta di canoni.
  • La penale ex art. 1382 c.c. ha natura di debito di valuta; pertanto, in caso di ritardo o mancato pagamento, possono essere dovuti interessi moratori e, se dedotto, il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
  • La riduzione giudiziale della penale non opera d'ufficio in astratto, ma richiede la concreta allegazione e prova dei presupposti di manifesta eccessività, valutati anche alla luce della restituzione del bene e dell'eventuale ricavato da riallocazione.
  • In tema di fideiussione, salvo patto contrario, la garanzia si estende agli accessori del debito principale e quindi anche alla penale pattuita nel contratto garantito.
  • La deduzione di questioni nuove in cassazione è inammissibile se non risulta che siano state già devolute al giudice di merito e localizzate nei relativi atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieLeasingFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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