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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27495/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Tre avvocati avevano proposto opposizione contro avvisi di addebito dell'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata sui redditi professionali relativi all'anno 2009. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto le opposizioni, ritenendo che, alla data di notifica degli avvisi, i crediti contributivi fossero prescritti. La Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità del d.P.C.M. 10 giugno 2010, che aveva differito i termini di pagamento, sul presupposto che le attività professionali degli opponenti non fossero interessate dagli studi di settore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, all'art. 18 D.Lgs. 241/1997, all'art. 17 d.P.R. 435/2001 e al d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che il differimento dei termini di pagamento dovesse applicarsi anche ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla concreta soggezione fiscale agli stessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 10273/2021, secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e, pertanto, il differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 incide sulla decorrenza della prescrizione per i contributi relativi all'anno 2009. Ha inoltre precisato che il differimento opera per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, senza che rilevi il fatto che, in concreto, il professionista sia fiscalmente escluso dagli studi di settore perché in regime dei minimi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; in materia di contributi della Gestione separata, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, comprensivo dell'eventuale differimento normativamente previsto.

  • art. 2, commi 26-31, L. 9 agosto 1995, n. 335

    Costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata richiamata dall'INPS nel ricorso.

  • art. 18, D.Lgs. n. 241/1997

    Norma richiamata in relazione al sistema di versamento dei contributi e ai termini collegati.

  • art. 17, d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    Norma richiamata quale disciplina dei termini di versamento rilevanti ai fini della vicenda.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; il differimento rileva anche se il professionista era, in concreto, escluso dall'applicazione fiscale degli studi di settore.

  • L. n. 244 del 2007

    Richiamata per il regime dei c.d. minimi, che non incide sull'applicabilità del differimento se l'attività rientra tra quelle per cui sono elaborati gli studi di settore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale sulla base di proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione e falsa applicazione di legge posta a base del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento; se un atto normativo differisce quel termine, il dies a quo della prescrizione si sposta in avanti in modo corrispondente.
  • Ai fini dell'applicazione del differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette a studi di settore, rileva l'attività esercitata e non la concreta soggezione fiscale del singolo contribuente agli studi di settore.
  • Quando la Corte di cassazione si uniforma a un precedente recente e consolidato, può cassare la decisione di merito che se ne sia discostata e rinviare al giudice di merito per il nuovo esame conforme al principio di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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