Cassazione Civile, Ordinanza n. 01411/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un accertamento sintetico del reddito, fondato su vari indici di capacità contributiva, tra cui in particolare il possesso della casa di abitazione, relativo agli anni 2005 e 2006. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che egli avesse fornito prova contraria ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 attraverso disponibilità finanziarie derivanti in parte dal disinvestimento di azioni e da un finanziamento bancario, in parte da un atto di riconoscimento di debito dei soci di una società, collegato all'acquisto di una partecipazione sociale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del D.M. 10.9.1992, sostenendo che il redditometro opera con presunzione legale e non semplice; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., contestando che la mera disponibilità di mezzi finanziari basti a giustificare il reddito sintetico e che il venir meno della spesa per l'acquisto della partecipazione potesse aumentare la disponibilità del contribuente; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apodittica sulla prova dei mezzi finanziari; 4) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere attribuito al riconoscimento di debito, formato successivamente agli avvisi, efficacia probatoria sull'assenza di esborso per l'acquisto delle quote.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo comunque corretta la ricostruzione della CTR nel qualificare gli indici redditometrici come presunzioni idonee a fondare l'accertamento sino a prova contraria, con onere della prova a carico del contribuente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, trattandoli congiuntamente, perché la CTR aveva applicato un criterio di prova contraria non conforme all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973: non è sufficiente dimostrare in astratto la capienza di redditi o disponibilità finanziarie, ma occorre provare con idonea documentazione l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, o comunque di risorse non reddituali, in modo da rendere plausibile la riferibilità della spesa a tali mezzi. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché non censurava specificamente la ratio della decisione di merito in ordine alla mancata contestazione del riconoscimento di debito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 6; disciplina dell'accertamento sintetico e della prova contraria
Il redditometro consente di presumere il reddito complessivo sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; resta però ferma la prova contraria del contribuente, che deve documentare redditi esenti, soggetti a ritenuta o altre risorse non reddituali, non essendo sufficiente la sola affermazione di una generica capienza finanziaria.
D.M. Finanze 10.9.1992
Richiamato come fonte degli indici di capacità contributiva utilizzati nell'accertamento sintetico.
L'onere di dimostrare la non riferibilità della spesa al maggior reddito presunto grava sul contribuente una volta integrati i presupposti dell'accertamento sintetico.
Richiamato per la dedotta erronea valorizzazione di presunzioni in ordine all'effettivo esborso per l'acquisto delle quote.
Richiamato per contestare l'uso presuntivo del riconoscimento di debito; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
Invocato per dedotta nullità della sentenza d'appello, ma la censura è stata superata dall'accoglimento dei motivi sul merito della prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale utilizzata per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma processuale utilizzata per dedurre nullità della sentenza per vizi di motivazione/violazione processuale.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, gli indici di capacità contributiva consentono all'Ufficio di fondare una presunzione legale relativa di maggiore reddito, superabile solo mediante prova contraria del contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella dimostrazione astratta di avere disponibilità economiche sufficienti: occorre documentare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque di risorse non reddituali, in modo da rendere plausibile che la spesa contestata sia stata sostenuta con tali mezzi.
- La documentazione bancaria può essere idonea a vincere la presunzione sintetica solo se consente di ricostruire la sequenza temporale dei movimenti e la permanenza della disponibilità finanziaria, escludendo un mero transito delle somme.
- Il contribuente non è tenuto a provare l'effettivo impiego delle risorse per la specifica spesa contestata, ma deve fornire elementi documentali sintomatici che consentano di ritenere che ciò sia avvenuto o fosse possibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01372/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01373/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2024 del 15/01/2024
- ordinanza_civile · 15 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01377/2024 del 15/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →