Cassazione Civile, Sentenza n. 20527/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli attori (controricorrenti) avevano chiesto l'accertamento del diritto alla cessione in proprietà degli alloggi ERP e il riconoscimento di un vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio sull'area antistante il lotto n. 272; il Tribunale di Foggia aveva accertato tali diritti, disposto la traslazione (ex art. 2932 c.c.) subordinata al pagamento delle somme dovute e aveva riconosciuto il risarcimento danni per ritardo nella procedura. In appello l'ARCA (ex IACP) aveva impugnato, contestando in particolare l'interpretazione della domanda (sosteneva che gli attori avevano chiesto la proprietà dell'area e non un diritto reale d'uso) e chiedendo il rigetto delle domande e la riforma della condanna. La Corte d'Appello ha in parte modificato rigettando la domanda di risarcimento danni ma confermando gli altri punti; le parti hanno quindi proposto ricorso per cassazione (ARCA) e ricorso incidentale (controricorrenti) sul punto del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da ARCA, ritenendo infondati i motivi relativi all'errata qualificazione della domanda e alla presunta nullità/omessa pronuncia. Ha però accolto il ricorso incidentale dei controricorrenti con riferimento al risarcimento dei danni, ritenendo fondato il principio che il danno derivante dal mancato godimento di un diritto reale è in re ipsa; per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame (anche sulla liquidazione delle spese). È stata altresì disposta l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti della ricorrente principale (ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
Norma richiamata come base per la pronuncia traslativa tra le parti (sentenza 'ex art. 2932 c.c.') che il giudice può emettere subordinandone l'efficacia al pagamento delle somme dovute dagli assegnatari
art. 41-sexies, legge n. 1150/1942
Riferimento normativo per l'istituto dei posti auto asserviti alle abitazioni; applicata per qualificare il riconoscimento del diritto reale d'uso a parcheggio sulle aree frazionate e destinate ai singoli alloggi
Applicazione del principio iura novit curia: il giudice può autonomamente qualificare i fatti e ricercare la norma applicabile (è stato ritenuto legittimo che il giudice qualificasse la domanda come richiesta di diritto reale d'uso, seppure le parti avessero prospettato diversamente)
Richiamato nel dibattito sul rapporto tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ricordato i limiti del principio di corrispondenza ma anche la possibilità del giudice di decidere in base a una ricostruzione autonoma dei fatti nel rispetto del petitum
Citato a proposito di notificazioni endoprocessuali: la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la notifica dell'atto a un procuratore costituito per più parti è valida anche se effettuata con consegna di una sola copia
Richiamato insieme all'art. 170 c.p.c. per giustificare la validità della notifica del ricorso per cassazione effettuata presso un unico procuratore per più parti
Norme sui motivi di cassazione: la Corte ha censurato l'insufficiente specificità di alcuni motivi (inammissibilità) e ha verificato la fondatezza di altri (es. violazione di norme sul risarcimento del danno)
Richiamato in tema di contenuto e specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici o non sufficientemente riferibili alla decisione impugnata
Norma citata nel contesto delle censure relative alla condanna alle spese; la Corte ha ricordato i principi di regolazione delle spese e il potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione
Citata nel ricorso incidentale (riguarda interessi per ritardato pagamento): il motivo incidentale ha invocato la norma nell'ambito della domanda di liquidazione/riparazione per il ritardo nella stipula/trasferimento
art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicata per disporre l'obbligo della ricorrente principale al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.) autorizza il giudice a ricomporre e qualificare diversamente il petitum rispetto alla formulazione delle parti, purché la motivazione sia congrua e coerente.
- La corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) non impedisce al giudice di decidere in base a una ricostruzione autonoma dei fatti, ma lo vincola a non mutare i fatti costitutivi della pretesa.
- Le valutazioni di merito del giudice sull'interpretazione della domanda e sulla prova (es. numero dei posti auto frazionati) sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è insufficiente, illogica o contraddittoria.
- La notifica ad un unico procuratore costituito per più parti è valida anche se effettuata con una sola copia; la regola mira a contemperare esigenze di formalità con la ragionevole durata del processo.
- Il danno derivante dal mancato godimento di un diritto reale (es. uso di aree destinate a parcheggio) è in re ipsa: il titolare non deve provare l'esistenza del danno nella sua origine, essendo il danno presunto per la limitazione della disponibilità del bene.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e riferibili alla decisione impugnata (art. 366 c.p.c.); argomentazioni generiche determinano l'inammissibilità.
- La ripartizione delle spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica solo che non sia violato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata anche solo in minima parte.
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