Cassazione Civile, Sentenza n. 20509/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti chiedevano il risarcimento per eccessiva durata del procedimento (equariparazione ex lege 89/2001). Il procedimento era stato interrotto per la sospensione dall'albo dell'unico difensore costituito, l'avv. Nicola Staniscia (provvedimento del 18.7.2013). La Corte d'appello di Perugia ha dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata prosecuzione nei termini perentori previsti dall'art. 305 c.p.c. dopo la cessazione della sospensione. Le ricorrenti hanno impugnato tale decreto in Cassazione denunciando, tra l'altro, errata applicazione delle norme processuali, mancata valutazione del pregiudizio al diritto di difesa, inefficacia della declaratoria di interruzione revocata con effetti ex tunc e la mancata conoscenza legale dell'ordinanza di interruzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione dell'avvocato ha determinato l'interruzione automatica del processo e che, cessata la sospensione il 18.7.2014, l'avvocato avrebbe dovuto provvedere alla prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.; non avendolo fatto, l'estinzione del giudizio era legittima. La Corte ha inoltre chiarito la distinzione tra nullità degli atti posti in essere durante l'interruzione (che richiede deduzione della nullità e indicazione del pregiudizio) e l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini. Ha condannato le ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero
Norme richiamate
art. 305 cod. proc. civ.
Termine perentorio di tre mesi per la prosecuzione del processo dalla cessazione della causa dell'interruzione (qui la fine della sospensione dell'avvocato); la mancata riassunzione entro tale termine legittima l'estinzione
art. 301 cod. proc. civ.
Regole sulla prosecuzione del processo e obblighi del procuratore dopo eventi che incidono sulla rappresentanza; richiamato per l'onere del procuratore di attivarsi alla cessazione della causa interruttiva
art. 307, 4o comma, cod. proc. civ.
Prevede che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio; applicabile ratione temporis alla fattispecie
legge n. 89/2001
Norma che istituisce il rimedio per l'irragionevole durata del processo (equariparazione); quadro sostanziale della domanda delle ricorrenti
art. 2697 cod. civ.
Regola sulla prova dell'affermazione, richiamata a fronte delle contestazioni processuali relative a fatti interruttivi e alla loro conoscenza
art. 24 Cost.
Principio del diritto di difesa invocato dalle ricorrenti come parametro di valutazione del pregiudizio subito per la sospensione del difensore
Cass. sez. un. n. 22358/2017
Giurisprudenza richiamata sulle conseguenze temporali della sospensione disciplinare e sulla data di cessazione degli effetti della sospensione nel caso concreto
Cass. n. 24997/2010
Precedente che conferma l'obbligo del procuratore sospeso, cessata la sanzione, di provvedere alla prosecuzione del processo nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c.
Cass. (ord.) n. 29144/2019 e n. 21186/2019
Ordinanze che ribadiscono che il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della sospensione e che il procuratore ha l'onere di riattivare il processo entro il termine decadenziale
Cass. (ord.) n. 790/2018
Affermata la nullità degli atti posti in essere dopo l'automatica interruzione determinata dalla sospensione o morte dell'unico difensore
Massime di principio
- La sospensione, la radiazione o la morte dell'unico difensore costituito determinano automaticamente l'interruzione del processo senza necessità di conoscenza formale da parte del giudice o delle parti
- Se la causa dell'interruzione cessa (es. fine della sospensione), il difensore previamente costituito deve attivarsi per la prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine può comportare l'estinzione del procedimento
- Gli atti compiuti durante il periodo di interruzione sono nulli, ma la nullità deve essere espressamente dedotta e dimostrato il pregiudizio al diritto di difesa per ottenere la loro invalidazione
- L'estinzione del processo per mancata riassunzione opera anche d'ufficio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., per cui la parte non può sempre invocare a proprio favore la mancata conoscenza di ordinanze di interruzione
- Quando la declaratoria di interruzione viene successivamente revocata o annullata con effetti ex tunc, ciò non sempre reintegra automaticamente i termini perentori già scaduti: occorre verificare se alla data di cessazione della sospensione fosse ancora possibile rispettare il termine di riassunzione
- In casi analoghi, chi intende opporsi alla prosecuzione del processo oltre l'interruzione deve valutare se agire con deduzione di nullità degli atti o chiedere l'estinzione per mancata riassunzione a seconda dell'effetto giudiziale ricercato
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