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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20510/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I controricorrenti, ex legge n. 89/2001, avevano chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della "S.M.S. - Servizi Mense Sociali" S.p.A. (fallimento dichiarato nel 1987; stato passivo esecutivo dal 3.2.1989). La Corte d'Appello di Roma, con decreto del 17.7/17.10.2017, aveva riconosciuto l'indennizzo per il periodo ritenuto irragionevole (fino al 17.7.2017) e quantificato un "moltiplicatore" di euro 400 annui, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di somme differenziate (euro 8.400,00 per molti ricorrenti e euro 4.000,00 pro quota per gli eredi di Genoveffa Di Santo) e al rimborso spese all'avvocato che aveva anticipato. Il Ministero ha impugnato in cassazione su quattro motivi (violazione del contraddittorio per presunta mutatio libelli dovuta all'estensione temporale della domanda; errata applicazione degli artt. 2 e 4 legge 89/2001 e calcolo del periodo; vizio di motivazione nella fissazione del moltiplicatore a euro 400; omesso esame di fatti decisivi quali la legittimazione di taluni istanti e la rilevanza della posta in gioco).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha ritenuto legittima l'estensione temporale della domanda fino alla data di decisione (17.7.2017) perché adeguatamente allegata e documentata con certificazione della perdurante pendenza del fallimento; ha confermato la valutazione della Corte d'Appello sulla legittimazione attiva dei ricorrenti, fondata su documentazione e sulla relazione del curatore, e ha giudicato congrua la quantificazione del moltiplicatore annuo in euro 400 alla luce delle specificità del caso (crediti da lavoro subordinato e intervento del Fondo di Garanzia INPS che ha soddisfatto parte dei crediti). Ha altresì condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio di cassazione a favore dell'avvocato difensore anticipatario.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto)

    Regola l'azione di equa riparazione per la durata irragionevole del processo; la Corte ha ritenuto che l'estensione della domanda al periodo successivo alla proposizione sia ammissibile se specificamente allegata e documentata (anche se il processo "presupposto" è ancora in corso)

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul contraddittorio: la Corte ha escluso violazione del contraddittorio quando l'estensione della domanda è stata comunicata con adeguata allegazione e prova

  • art. 360 cod. proc. civ. (n. 3, n. 4, n. 5 del 1° co.)

    Norme sulla cassazione per violazione di legge o motivazione: la Corte ha applicato questi rimedi per esaminare le censure del Ministero, ritenendo infondate le doglianze relative a motivazione e accertamento dei fatti

  • art. 2 e art. 4 legge n. 89/2001

    Riferiti dal Ministero per contestare il computo del periodo di irragionevole durata; la Corte ha spiegato che il giudice può tenere conto di ulteriore protrazione se specificamente allegata e provata

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura sul vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello congrua e sufficiente ai sensi del diritto al giusto processo

  • decreto-legge n. 83/2012 e legge di conversione n. 134/2012

    Richiamati a proposito del quadro normativo e dei criteri di liquidazione previgenti e successivi: la decisione si è attenuta al regime ratione temporis applicabile

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione ai canoni di autosufficienza e specificità richiesti per il ricorso in cassazione; la Corte ha sottolineato che il ricorso del Ministero non ha fornito deduzioni autosufficienti tali da infirmare le conclusioni della Corte territoriale

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    Stabilisce che il giudizio ex legge n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato; la Corte lo conferma e perciò esclude l'applicazione di talune norme sui contributi

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per esclusione: la Corte osserva che tale norma è inapplicabile al giudizio di equa riparazione in base all'art. 10 del medesimo d.p.r.

Massime di principio

  • Una domanda di equa riparazione proposta durante la pendenza del processo "presupposto" può essere estesa al periodo successivo alla proposizione se l'attore integra la domanda con specifiche allegazioni e produce prova della perdurante pendenza (es. certificazione): non costituisce mutatio libelli né viola il contraddittorio
  • Il giudice nel liquidare l'indennizzo tiene conto dei criteri generali consolidati (importi orientativi per giudizi molto lunghi attorno a circa 500 euro annui) ma può ridurre il cosiddetto "moltiplicatore" in relazione alle specificità del caso (natura dei crediti, entità residua dei crediti insoddisfatti, intervento di garanzie come l'INPS)
  • La legittimazione attiva dei creditori in procedura fallimentare va valutata sul merito con riferimento alla documentazione (elenchi dei creditori ammessi, relazioni del curatore, istanze al passivo): l'assenza di un nome in un elenco non determina automaticamente indennizzi nulli se la documentazione complessiva prova l'ammissione o il credito
  • In cassazione le censure devono essere "autosufficienti" e specifiche: non è sufficiente un rinvio generico al ricorso di merito; il gravame deve indicare chiaramente le omissioni o contraddizioni da censurare e fornire gli elementi per il sindacato di legittimità
  • Eventuali cambiamenti normativi sopravvenuti (es. modifiche al calcolo dell'indennizzo) non impediscono che il giudice applichi il rito e i criteri temporali vigenti ratione temporis al momento della proposizione originaria dell'azione ex lege n. 89/2001

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