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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20511/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I controricorrenti chiedevano equo indennizzo ex legge n. 89/2001 per l'eccessiva durata del fallimento "presupposto" (fallimento G.M.N. s.r.l., dichiarato nel 1999 e ancora pendente). La Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto l'indennizzo estendendo la valutazione del ritardo fino alla certificazione di perdurante pendenza (3.5.2017), determinando la durata ragionevole in 7 anni e quantificando il moltiplicatore annuo in euro 500,00 (con riduzioni per crediti di modesta entità). Il Ministero impugnava per cassazione sostenendo, tra l'altro, violazione del contraddittorio per l'estensione temporale della domanda, errata applicazione della legge Pinto e vizi di motivazione e valutazione (compreso il parametro del moltiplicatore). I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e ha altresì respinto il ricorso incidentale. Ha confermato il decreto della Corte d'Appello che aveva riconosciuto l'equo indennizzo, ritenendo legittima l'estensione della domanda fino alla certificazione del 3.5.2017 (essendo stata specificamente allegata e provata la protrazione della violazione), e ha ritenuto congrua la determinazione della durata ragionevole (7 anni) e del moltiplicatore annuo di 500 euro, potendo comunque il giudice ridurlo in rapporto alla modesta entità del credito. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità a favore dell'avvocato anticipatario.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (legge Pinto)

    Consente la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo; la corte ha ritenuto ammissibile, se specificamente allegata e provata, l'estensione della domanda al periodo successivo alla proposizione del ricorso quando sia intervenuta certificazione della perdurante pendenza; fornisce parametri per la liquidazione dell'indennizzo.

  • codice di procedura civile

    art. 101; art. 360, 1° co., nn. 3, 4, 5; art. 360, 10° co., n. 3

    Art. 101 richiamato in ordine al presunto vizio del contraddittorio; art. 360 disciplina i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del sindacato di legittimità (in particolare il ristrettivo sindacato sul fatto e la necessità dell'omesso esame di fatto decisivo).

  • Costituzione

    Richiamato in relazione al diritto alla motivazione delle decisioni e al giusto processo; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • d.p.r. n. 115/2002

    art. 10; art. 13, 1° co. quater

    Art. 10: il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato. L'art. 13 citato è stato ritenuto inapplicabile nel caso.

  • codice civile

    artt. 1123, 1226, 1227, 2056

    Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla quantificazione del danno, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto fondate le censure che invocavano tali norme per modificare la liquidazione operata dalla corte territoriale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.)

    Richiamati come parametri di tutela del diritto al giusto processo e al ricorso effettivo; la giurisprudenza nazionale li utilizza per definire standard di ragionevole durata, ma la Corte ha confermato la congruità della quantificazione svolta in diritto interno.

  • decreto legislativo n. 83/2012 e legge n. 134/2012 (conversione)

    Citati come riferimento alle modifiche normative successive; la Corte ha precisato che, ratione temporis, si applicava l'assetto normativo previgente e che le modifiche non inficiano la legittimità dell'estensione della domanda quando specificamente allegata.

Massime di principio

  • Se un ricorso Pinto è proposto durante la pendenza del procedimento 'presupposto', il ricorrente può, mediante specifica integrazione e prova, estendere la domanda al ritardo intervenuto dopo il deposito iniziale: ciò non costituisce necessariamente mutatio libelli né lede il contraddittorio.
  • Per le procedure fallimentari la durata 'ragionevole' è in linea di massima di circa 5 anni per la media complessità e fino a 7 anni per procedimenti notevolmente complessi (numero di creditori, pluralità di giudizi, natura dei beni, ecc.).
  • Il parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale annuale è sovente intorno a 500 euro/anno, ma il giudice può ridurlo in rapporto alla modesta entità del credito o alla sproporzione tra indennizzo e danno reale.
  • La valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito non è facilmente sindacabile in cassazione: la Suprema Corte interviene solo per violazioni di legge o per omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
  • La certificazione della perdurante pendenza della procedura è elemento probatorio decisivo per fissare il termine ultimo utile al computo del ritardo; l'estensione temporale va provata e specificamente allegata.
  • I giudizi di equa riparazione ex legge n. 89/2001 sono esenti dal contributo unificato (d.p.r. 115/2002, art. 10).

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