Cassazione Civile, Sentenza n. 20508/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava il decreto della Corte d'Appello di Roma che, in ricorsi ex lege n. 89/2001 (c.d. "Pinto"), aveva ritenuto irragionevole la durata del fallimento della "SO.CO.F.IMM. Servizi" S.p.A. e aveva liquidato un equo indennizzo per molti ricorrenti. Il Ministero deduceva: (i) violazione del contraddittorio e mutatio libelli per l'estensione, richiesta dai ricorrenti, del periodo di valutazione sino al 28.12.2016; (ii) errata applicazione delle norme della legge n. 89/2001 e dei parametri di liquidazione, avendo la corte adottato parametri diversi e computato la durata irragionevole in modo scorretto (la parte sosteneva che la durata ragionevole avrebbe dovuto essere di 10 anni); (iii) omissione nella valutazione del comportamento delle parti e dei giudizi connessi e correlati alla procedura fallimentare; (iv) vizio di motivazione nella determinazione di sette anni quale durata ragionevole e nell'adozione del "moltiplicatore" annuo di euro 500,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che l'estensione della domanda sino al 28.12.2016, documentata e specificamente allegata in udienza, non costituiva mutatio libelli né violava il contraddittorio; ha ribadito i criteri di valutazione della durata ragionevole in materia fallimentare (secondo la giurisprudenza CEDU e nazionale: circa 5 anni per media complessità, fino a 7 anni per procedura notevolmente complessa) e ha ritenuto congrua la quantificazione del periodo irragionevole e del "moltiplicatore" di euro 500,00 annui nel caso di specie. Ha inoltre censurato la mancata autosufficienza del ricorso del Ministero (assenza di riproduzione puntuale dello stato passivo) e ha respinto le censure relative a carenze motivazionali e mancata considerazione dei giudizi esterni. In conseguenza il ricorso è stato rigettato e il Ministero condannato al pagamento delle spese di giudizio; specifiche somme sono state liquidate a favore degli avvocati anticipatari.
Norme richiamate
legge n. 89/2001 (legge "Pinto")
Fornisce la disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte ha applicato l'art. 2 per determinare la durata ragionevole (standard giurisprudenziale: circa 5 anni media, fino a 7 per procedura notevolmente complessa) e per la liquidazione dell'indennizzo, ammesso che il periodo aggiuntivo sia specificamente allegato e documentato.
codice di procedura civile
art. 101; art. 360 (comma 1 nn. 3,4,5 e n.10); art. 366 (nn.4 e 6); art. 86
Art.101 (principio del contraddittorio): la Corte ha ritenuto che l'estensione temporale della domanda, specificamente allegata e documentata, non abbia violato il contraddittorio e non costituisca mutatio libelli. Le disposizioni del capo di impugnazione (art.360 e art.366) sono state richiamate come parametri processuali: la Corte ha valutato l'adeguatezza delle censure di legittimità (tra cui vizio di motivazione e valutazione di fatto) e ha osservato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; art.86 richiamato per alcune difese in proprio.
Costituzione
Richiama il principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte distrettuale congrua ed esaustiva rispetto alla determinazione della durata e della misura dell'indennizzo.
decreto legislativo n. 83/2012 e legge di conversione n. 134/2012
Richiamati nel testo come riferimento temporale alle modifiche del rito di equa riparazione; la Corte ha chiarito che, per i giudizi instaurati prima delle modifiche, resta applicabile il regime previgente e che l'estensione della domanda durante la pendenza del processo "presupposto" è ammissibile se specificamente allegata.
d.p.r. n. 115/2002
art. 10; art. 13, comma 1-quater
Art.10: il giudizio di equa riparazione non è soggetto al contributo unificato; la Corte ha richiamato tale norma per escludere l'applicabilità dell'art.13 relativi oneri.
Giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione
Richiamata la giurisprudenza europea (CEDU) che fissa parametri di durata delle procedure fallimentari (circa 5 anni media, fino a 7 per procedura notevolmente complessa); la Corte di legittimità italiana ha applicato tali criteri nella quantificazione della durata ragionevole e del danno.
Massime di principio
- L'estensione temporale della domanda di equa riparazione proposta durante la pendenza del processo "presupposto" è ammissibile e non costituisce mutatio libelli se è stata specificamente allegata e documentata: il giudice può tenerne conto per calcolare il ritardo maturato fino alla data provata.
- Per le procedure fallimentari la giurisprudenza europea e nazionale considera ragionevole una durata di circa 5 anni per le procedure di media complessità e fino a 7 anni per quelle notevolmente complesse (numero elevato di creditori, beni problematici, procedimenti connessi); oltre tale limite si configura la durata irragionevole.
- In assenza di prova che il creditore abbia sollecitato attivamente la rapida definizione della procedura, la quantificazione dell'indennizzo tende ad uniformarsi a parametri consolidati (spesso intorno a euro 500,00 annui quale "moltiplicatore" per anno di durata irragionevole), salvo concrete e specifiche esigenze diverse dimostrate in fatto.
- Il principio del contraddittorio non è violato dalla integrazione della domanda ex lege 89/2001 quando l'integrazione è conosciuta dalle parti e documentata: è però necessario che la modifica sia effettivamente allegata e che la parte avversaria abbia avuto la possibilità di difendersi.
- In sede di cassazione il ricorso deve essere "autosufficiente": il ricorrente deve riprodurre e documentare nel testo del ricorso gli elementi decisivi (es. stato passivo) che pretende siano stati valutati erroneamente; deduzioni generiche o rinvii insufficienti possono determinare l'inammissibilità o il rigetto.
- Il comportamento delle parti e l'esistenza di giudizi connessi sono elementi rilevanti nella determinazione della durata ragionevole, ma la loro valutazione richiede puntuali deduzioni e prove; una mera asserzione generica non basta a impugnare la valutazione di merito.
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