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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20508/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava il decreto della Corte d'Appello di Roma che, in ricorsi ex lege n. 89/2001 (c.d. "Pinto"), aveva ritenuto irragionevole la durata del fallimento della "SO.CO.F.IMM. Servizi" S.p.A. e aveva liquidato un equo indennizzo per molti ricorrenti. Il Ministero deduceva: (i) violazione del contraddittorio e mutatio libelli per l'estensione, richiesta dai ricorrenti, del periodo di valutazione sino al 28.12.2016; (ii) errata applicazione delle norme della legge n. 89/2001 e dei parametri di liquidazione, avendo la corte adottato parametri diversi e computato la durata irragionevole in modo scorretto (la parte sosteneva che la durata ragionevole avrebbe dovuto essere di 10 anni); (iii) omissione nella valutazione del comportamento delle parti e dei giudizi connessi e correlati alla procedura fallimentare; (iv) vizio di motivazione nella determinazione di sette anni quale durata ragionevole e nell'adozione del "moltiplicatore" annuo di euro 500,00.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato che l'estensione della domanda sino al 28.12.2016, documentata e specificamente allegata in udienza, non costituiva mutatio libelli né violava il contraddittorio; ha ribadito i criteri di valutazione della durata ragionevole in materia fallimentare (secondo la giurisprudenza CEDU e nazionale: circa 5 anni per media complessità, fino a 7 anni per procedura notevolmente complessa) e ha ritenuto congrua la quantificazione del periodo irragionevole e del "moltiplicatore" di euro 500,00 annui nel caso di specie. Ha inoltre censurato la mancata autosufficienza del ricorso del Ministero (assenza di riproduzione puntuale dello stato passivo) e ha respinto le censure relative a carenze motivazionali e mancata considerazione dei giudizi esterni. In conseguenza il ricorso è stato rigettato e il Ministero condannato al pagamento delle spese di giudizio; specifiche somme sono state liquidate a favore degli avvocati anticipatari.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (legge "Pinto")

    Fornisce la disciplina dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte ha applicato l'art. 2 per determinare la durata ragionevole (standard giurisprudenziale: circa 5 anni media, fino a 7 per procedura notevolmente complessa) e per la liquidazione dell'indennizzo, ammesso che il periodo aggiuntivo sia specificamente allegato e documentato.

  • codice di procedura civile

    art. 101; art. 360 (comma 1 nn. 3,4,5 e n.10); art. 366 (nn.4 e 6); art. 86

    Art.101 (principio del contraddittorio): la Corte ha ritenuto che l'estensione temporale della domanda, specificamente allegata e documentata, non abbia violato il contraddittorio e non costituisca mutatio libelli. Le disposizioni del capo di impugnazione (art.360 e art.366) sono state richiamate come parametri processuali: la Corte ha valutato l'adeguatezza delle censure di legittimità (tra cui vizio di motivazione e valutazione di fatto) e ha osservato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; art.86 richiamato per alcune difese in proprio.

  • Costituzione

    Richiama il principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte distrettuale congrua ed esaustiva rispetto alla determinazione della durata e della misura dell'indennizzo.

  • decreto legislativo n. 83/2012 e legge di conversione n. 134/2012

    Richiamati nel testo come riferimento temporale alle modifiche del rito di equa riparazione; la Corte ha chiarito che, per i giudizi instaurati prima delle modifiche, resta applicabile il regime previgente e che l'estensione della domanda durante la pendenza del processo "presupposto" è ammissibile se specificamente allegata.

  • d.p.r. n. 115/2002

    art. 10; art. 13, comma 1-quater

    Art.10: il giudizio di equa riparazione non è soggetto al contributo unificato; la Corte ha richiamato tale norma per escludere l'applicabilità dell'art.13 relativi oneri.

  • Giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione

    Richiamata la giurisprudenza europea (CEDU) che fissa parametri di durata delle procedure fallimentari (circa 5 anni media, fino a 7 per procedura notevolmente complessa); la Corte di legittimità italiana ha applicato tali criteri nella quantificazione della durata ragionevole e del danno.

Massime di principio

  • L'estensione temporale della domanda di equa riparazione proposta durante la pendenza del processo "presupposto" è ammissibile e non costituisce mutatio libelli se è stata specificamente allegata e documentata: il giudice può tenerne conto per calcolare il ritardo maturato fino alla data provata.
  • Per le procedure fallimentari la giurisprudenza europea e nazionale considera ragionevole una durata di circa 5 anni per le procedure di media complessità e fino a 7 anni per quelle notevolmente complesse (numero elevato di creditori, beni problematici, procedimenti connessi); oltre tale limite si configura la durata irragionevole.
  • In assenza di prova che il creditore abbia sollecitato attivamente la rapida definizione della procedura, la quantificazione dell'indennizzo tende ad uniformarsi a parametri consolidati (spesso intorno a euro 500,00 annui quale "moltiplicatore" per anno di durata irragionevole), salvo concrete e specifiche esigenze diverse dimostrate in fatto.
  • Il principio del contraddittorio non è violato dalla integrazione della domanda ex lege 89/2001 quando l'integrazione è conosciuta dalle parti e documentata: è però necessario che la modifica sia effettivamente allegata e che la parte avversaria abbia avuto la possibilità di difendersi.
  • In sede di cassazione il ricorso deve essere "autosufficiente": il ricorrente deve riprodurre e documentare nel testo del ricorso gli elementi decisivi (es. stato passivo) che pretende siano stati valutati erroneamente; deduzioni generiche o rinvii insufficienti possono determinare l'inammissibilità o il rigetto.
  • Il comportamento delle parti e l'esistenza di giudizi connessi sono elementi rilevanti nella determinazione della durata ragionevole, ma la loro valutazione richiede puntuali deduzioni e prove; una mera asserzione generica non basta a impugnare la valutazione di merito.

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