Cassazione Civile, Sentenza n. 20507/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo civile previdenziale (da marzo 1997 a febbraio 2009). L'Amministrazione eccepì l'estinzione del procedimento per mancata tempestiva riassunzione entro il termine previsto a seguito della cessazione della sospensione dall'esercizio della professione del difensore dei ricorrenti. La Corte d'Appello di Perugia aveva dichiarato l'estinzione per mancata riassunzione; i ricorrenti hanno impugnato per cassazione deducendo violazioni di norme processuali e sostanziali e sostenendo, tra l'altro, l'assenza di pregiudizio e il venir meno automatico della sospensione solo con provvedimento dell'Ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione di estinzione ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ. per mancata riassunzione entro tre mesi dal venir meno della sospensione disciplinare (che cessa ex lege allo scadere del termine). Ha chiarito che l'interruzione si verifica automaticamente per eventi quali morte, radiazione o sospensione disciplinare del difensore e che, se il procedimento non viene riassunto nei termini, si determina l'estinzione; le nullità degli atti durante l'interruzione sono questione diversa e rilevabile con i relativi presupposti. Ha inoltre precisato che il termine trimestrale decorre dallo scadere ex lege della sospensione e non da altri eventi formali. Non sono state imposte spese di lite ai ricorrenti in relazione al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 305 cod. proc. civ.
Stabilisce l'estinzione del processo se non viene tempestivamente riassunto dopo la cessazione della causa di interruzione; il termine di riassunzione è di tre mesi e decorre dallo scadere ex lege della sospensione disciplinare del difensore.
art. 301 cod. proc. civ.
Regola l'interruzione del processo per eventi che riguardano la capacità del difensore; utilizzata in combinato con l'art. 305 per valutare gli effetti dell'evento interruttivo.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato dai ricorrenti in tema di onere della prova; la Corte non ha ritenuto che il richiamo mutasse l'applicazione delle norme sul decorso del termine di riassunzione.
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla prova documentale, senza incidere sulla statuizione di estinzione per mancata riassunzione.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte non ha ritenuto che l'onere probatorio potesse evitare le conseguenze della mancata riassunzione.
legge 89/2001
legge 24 marzo 2001, n. 89
Norma sull'equa riparazione per la durata eccessiva del processo invocata come titolo della domanda; non ha impedito però le conseguenze processuali derivanti dalla mancata riassunzione del procedimento.
art. 24 Cost.
Diritto di difesa; rilevante nella valutazione della tutela della parte, ma l'esistenza del diritto non preclude l'applicazione delle norme sull'interruzione e sull'estinzione quando sussistono gli eventi previsti.
art. 2229 cod. civ.
Stabilisce che l'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio della professione; la Corte ha precisato che in caso di sospensione disciplinare l'effetto cessante avviene automaticamente allo scadere del termine e non richiede necessariamente un provvedimento dell'Ordine.
Cass. sez. 3 n. 14520/15
Cass. sez. 3, n. 14520/2015
Richiamata per il principio secondo cui la nullità per attività compiute in situazione di interruzione richiede specifico ed effettivo pregiudizio; la Corte ha distinto però la nullità dall'estinzione prevista dall'art. 305.
Cass. sez. 3 n. 5705/83
Cass. sez. 3, n. 5705/1983
Giurisprudenza consolidata che collega eventi come morte, radiazione o sospensione del difensore all'automatica interruzione del processo.
Cass. sez. 1 n. 790/18
Cass. sez. 1, n. 790/2018
Conferma che eventi che incidono sulla capacità del difensore determinano l'interruzione automatica del processo.
Cass. sez. 2 n. 24987/10
Cass. sez. 2, n. 24987/2010
Affermata la cessazione automatica degli effetti della sospensione disciplinare allo scadere del termine previsto dalla legge, senza necessità di provvedimento dell'Ordine.
Cass. sez. 2 n. 3529/19 e n. 22651/18
Cass. sez. 2, n. 3529/2019; Cass. sez. 2, n. 22651/2018
Consolidano l'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione: lo scadere ex lege della sospensione disciplinare.
art. 385 cod. proc. civ.
Norma sul regolamento delle spese in cassazione; la Corte ha ritenuto di non condannare i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in considerazione dell'atteggiamento del Ministero.
art. 370 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla nota depositata dall'Amministrazione ai fini del procedimento di cassazione; rilevato ai fini processuali nella decisione sulle spese.
Massime di principio
- L'interruzione del processo si verifica automaticamente quando sopravvengono eventi che incidono sulla capacità del difensore (morte, radiazione, sospensione disciplinare) e non è subordinata alla tempestiva conoscenza delle parti o del giudice.
- Il termine di tre mesi per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c. decorre dallo scadere ex lege della sospensione disciplinare del difensore e non da eventuali provvedimenti dell'Ordine o da altri eventi formali posteriori.
- Se la causa di interruzione cessa (ad es. perché termina la sospensione disciplinare) e il processo non viene riassunto entro il termine, si verifica l'estinzione del processo: conseguenza rilevabile anche d'ufficio o su eccezione della controparte.
- La questione della nullità degli atti compiuti durante il periodo di interruzione è distinta dall'istanza di estinzione: la nullità richiede la deduzione del vizio e, in generale, la dimostrazione del pregiudizio, mentre l'estinzione opera automaticamente per il mancato rispetto dei termini di riassunzione.
- La sospensione disciplinare del difensore cessa al termine massimo stabilito dalla legge senza necessità di un provvedimento dell'Ordine per rendere il difensore di nuovo abilitato all'esercizio; pertanto la riassunzione deve essere valutata rispetto a quella data di cessazione automatica.
- In casi simili, la parte assistita deve oppure provvedere tempestivamente alla revoca o alla sostituzione del difensore sospeso o vigilare sulla riassunzione nei termini per evitare l'estinzione del processo.
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