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Sentenza

Sentenza del 10/12/2024 n. 4134 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 2110/27.12.2017 relativo a maggiori importi IMU per il 2012 con riguardo al possesso di 19 immobili. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito dell'ente, sostenendo che l'avviso, unico atto interruttivo, è stato notificato dopo il decorso del termine prescrizionale.

La decisione

Appello accolto. La Corte ha ritenuto che il diritto di credito del Comune fosse prescritto: il termine quinquennale è iniziato il 17.12.2012 (a seguito dei termini di versamento previsti dall'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 23/2011) e si è estinto il 17.12.2017. L'avviso impugnato, pur emesso il 27.12.2017, è stato notificato il 9.1.2018, quindi dopo la scadenza del termine prescrizionale; l'interruzione della prescrizione richiede che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il termine. La Corte ha distinto la prescrizione dalla decadenza (art. 1, comma 161, L. n. 296/06), confermando che la sola invocazione del termine di decadenza non supera la prescrizione. Perciò l'avviso è annullato e sono annullate anche le sanzioni; le spese di giudizio sono poste a carico del Comune e liquidate in favore del difensore per € 2.000,00 oltre oneri di legge. Non è stata accolta la richiesta di condanna al rimborso di somme pagate dal contribuente per mancata prova del pagamento.

Norme richiamate

  • art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.

    Richiesto dalla Corte per la redazione della motivazione della sentenza; applicato quale norma procedurale sul contenuto della motivazione.

  • art. 9 comma 3 d.lgs. n. 23/2011

    "I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno"

    La Corte ne trae la conseguenza che il credito IMU del Comune poteva essere fatto valere dal 17.12.2012, ossia il giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata, e da quella data è decorso il quinquennio prescrizionale.

  • art. 2935 c.c.

    Usata quale principio generale per stabilire che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato indirettamente per evidenziare che la disciplina della decadenza è diversa da quella della prescrizione e non soggetta alle regole di interruzione/sospensione della prescrizione.

  • art. 1 comma 161 L. n. 296/06

    Ricondotto alla fattispecie come termine di decadenza applicabile all'attività impositiva comunale; la Corte però chiarisce che la decadenza è istituto diverso dalla prescrizione e non sostituisce quest'ultima.

  • Ordinanza Cass. n. 33681/2022

    Citate come giurisprudenza di legittimità che afferma la coesistenza del termine di decadenza e del termine prescrizionale quinquennale per l'attività impositiva comunale e che l'atto interruttivo deve giungere nella sfera di conoscenza del debitore entro il termine prescrizionale per essere efficace.

  • Cass. sez. 6 n. 13683/2020 e Cass. sez. 5 n. 11814/2020

    Richiamate per confermare l'orientamento sulla soggezione dell'attività impositiva comunale al termine prescrizionale quinquennale.

  • art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92

    Applicato in tema di soccombenza per l'attribuzione delle spese di giudizio; la Corte ha seguito il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza.

  • d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/22)

    Utilizzato per la liquidazione degli onorari e delle spese di giudizio in favore del difensore, con le riduzioni previste dalle norme vigenti al momento della decisione.

Massime di principio

  • Il credito tributario comunale è soggetto sia al termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/06 sia alla prescrizione quinquennale; si tratta di istituti distinti che coesistono.
  • La prescrizione quinquennale decorre dal giorno in cui il credito può essere fatto valere; per l'IMU 2012 la Corte ha fissato l'inizio al 17.12.2012 (giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata fissata dalla normativa vigente per quell'anno).
  • Per interrompere validamente la prescrizione è necessario che l'atto interruttivo (es. avviso di accertamento) giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il termine prescrizionale; la sola emissione o protocollazione non è sufficiente se la notifica è successiva.
  • La decadenza e la prescrizione seguono discipline diverse: la decadenza non è assoggettata alle regole di interruzione/sospensione della prescrizione e non può essere usata per superare la prescrizione quando l'atto finisce fuori dal periodo prescrizionale.
  • Se l'avviso impositivo è notificato dopo il decorso della prescrizione, l'atto e le sanzioni ad esso connesse sono annullabili; il contribuente deve però provare l'eventuale pagamento spontaneo per ottenere rimborsi.
  • In fase di impugnazione è rilevante dimostrare date precise di emissione e di effettiva notifica/recapito degli atti per valutare la tempestività rispetto alla prescrizione; conservare e produrre le prove di ricezione è quindi determinante.
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce guida sul calcolo dei termini e sui requisiti di efficacia dell'interruzione della prescrizione anche in materia di tributi locali.

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