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Sentenza

Sentenza del 10/12/2024 n. 3232 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente richiedeva il rimborso del credito d'imposta per le imposte pagate in Belgio sui redditi da lavoro dipendente prodotti nell'anno 2016 (importo richiesto euro 27.510,00), esponendo il credito nella dichiarazione Mod. 730/2018 (anno 2017). L'Ufficio contestava la prova della definitiva estinzione dell'imposizione estera, la corretta quantificazione del credito, la validità della documentazione prodotta (cedolini non tradotti giurati, mandati di pagamento senza conferma dell'addebito) e il momento di presentazione della domanda (secondo l'Ufficio il credito avrebbe dovuto essere esposto solo dopo la definitività intervenuta nel 2018). Il contribuente ha prodotto CU 2017, Final Tax Assessment belga, cedolini, mandati di pagamento, prospetto di calcolo e traduzioni non giurate, sostenendo che la documentazione dimostra il pagamento definitivo delle imposte in Belgio.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto comprovato il pagamento definitivo delle imposte in Belgio, soprattutto alla luce del Final Tax Assessment rilasciato dall'Amministrazione fiscale belga, e ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 165 TUIR per la detrazione/compensazione del credito d'imposta. Sulla questione del momento per richiedere il rimborso la Corte ha affermato che non sussiste un termine decadenziale tassativo: il diritto alla detrazione compete entro il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. L'appellante è condannato alle spese (euro 1.500 oltre accessori di legge se dovuti).

Norme richiamate

  • art. 165 TUIR

    La norma richiede tre condizioni per la detrazione delle imposte pagate all'estero: 1) esistenza di reddito prodotto all'estero; 2) concorso di quel reddito alla formazione del reddito complessivo del residente; 3) pagamento dell'imposta a titolo definitivo (non più modificabile). La Corte ha ritenuto sussistenti tali condizioni nel caso di specie.

  • Circolare 9/E del 9 marzo 2015

    1) "il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero"; 2) "le imposte estere devono considerarsi pagate a titolo definitivo nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate al Fisco estero, a nulla rilevando il periodo di imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione".

    La circolare introduce una regola operativa e una presunzione: il credito va esposto nella prima dichiarazione utile dopo la definitività, e le imposte possono essere considerate definitive nel periodo in cui sono state versate all'estero. Tuttavia la Corte ha ritenuto che questo non comporti un termine decadenziale rigido rispetto al diritto al rimborso, che resta disciplinato dalla prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Fissa il termine prescrizionale decennale; la Corte ha ritenuto applicabile questo termine al diritto di ottenere la detrazione/rimborso per imposte estere divenute definitive, escludendo un diverso termine decadenziale per la richiesta.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Secondo la Cassazione il diritto alla detrazione dell'imposta versata all'estero in via definitiva compete indipendentemente dall'anno in cui il credito è stato esposto nella dichiarazione, entro il limite della prescrizione ordinaria; è un obbligo incondizionato dello Stato riconoscere la detrazione ai residenti.

Massime di principio

  • Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare il pagamento definitivo delle imposte estere; documenti come il Final Tax Assessment rilasciato dall'amministrazione estera sono prova forte della definitività.
  • Requisiti per il credito (art. 165 TUIR): verificare che il reddito sia prodotto all'estero, che concorra al reddito complessivo del residente e che l'imposta estera sia stata pagata in via definitiva.
  • Documentazione accettabile: cedolini, modelli certificativi esteri, mandati di pagamento e il Final Tax Assessment sono idonei; traduzioni non necessariamente devono essere giurate se comprensibili e idonee a provare i fatti, ma è prudente curarne la qualità.
  • Momento della richiesta: non esiste un termine decadenziale specifico imposto dalla norma o dalla giurisprudenza che impedisca di richiedere il credito dopo l'anno di definitività; il diritto si prescrive ordinariamente in 10 anni (art. 2946 c.c.). Va però adottato il criterio di competenza e tempestività in relazione alla definitività dell'imposizione estera.
  • Presunzione di definitività: la Circolare 9/E riconosce una presunzione che le imposte siano definitive nel periodo in cui sono state versate all'estero, indipendentemente dalla data di acquisizione della certificazione; tuttavia se l'imposta può essere riformata all'estero la definitività deve essere accertata.
  • Se emergono discrepanze tra documenti esteri e dichiarazioni italiane, è necessario fornire spiegazioni e riconciliazioni (es. differenza tra reddito effettivamente tassato all'estero e reddito convenzionale assunto in Italia).
  • Conservazione e completezza: conservare tutti i documenti di pagamento, certificazioni estere, prospetti di calcolo e, se possibile, chiarimenti ufficiali dell'amministrazione estera per evitare rifiuti per carenza probatoria.
  • Incertezza sulla valutazione amministrativa: l'Amministrazione finanziaria non può rifiutare il rimborso senza specifiche ragioni fondate sulla carenza o insufficienza probatoria; il giudice verifica la completezza e la rilevanza della documentazione prodotta.

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