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Sentenza

Sentenza del 10/12/2024 n. 844 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

i coniugi contestavano due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014 e 2015 su un terreno di 927 mq qualificato come fabbricabile. Hanno dedotto che il terreno era pertinenza della loro abitazione principale (prodotte fotografie e relazione del geom. SEMPRONIO), hanno eccepito la carenza di motivazione degli atti e la non corretta applicazione dell'istituto della continuazione sanzionatoria previsto dall'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997.

La decisione

in primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Corte ha invece accolto l'appello dei contribuenti ritenendo provati sia il presupposto soggettivo (volontà dei proprietari di destinare l'area a pertinenza) sia quello oggettivo (rapporto funzionale: area recintata, priva di accesso indipendente, con alberi ornamentali, barbecue e serra; relazione del geom. e fotografie). La Corte ha ritenuto inoltre rilevante il precedente comportamento del Comune che, in accertamenti ICI del 2005, aveva già riconosciuto la pertinenza dell'area, e ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'area, se l'ente impositore era a conoscenza del vincolo prima dell'anno d'imposta, perde autonomia impositiva anche in assenza di dichiarazione preventiva. Ha quindi riformato la decisione impugnata e compensato le spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 817 cod. civ.

    "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"

    la pertinenzialità richiede un presupposto soggettivo (volontà del proprietario di destinare la cosa) e un presupposto oggettivo (rapporto funzionale tra cosa principale e accessoria); entrambi sono valutati concretamente in base alla prova.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    norma richiamata dai contribuenti in relazione alla continuazione sanzionatoria; la questione è stata allegata ma la decisione si è fondata principalmente sul riconoscimento della pertinenzialità e sulla conoscenza dell'ente impositore.

  • Cass. ord. n. 13017/2012

    "in tema di imposta comunale sugli immobili, al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità"

    linea giurisprudenziale di sintesi secondo cui la mancata dichiarazione può precludere la contestazione, salvo che sussistano elementi che dimostrino la conoscenza dell'ente impositore del vincolo.

  • Cass. Civ., Sez. V, ord. 8.5.2023, n. 12226

    "Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità (...) prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento"

    la Corte ha applicato questo principio per affermare che, se l'ente aveva conoscenza del vincolo pertinenziale prima dell'anno d'imposta (anche per atti o informazioni precedenti), la mancata dichiarazione non legittima l'assoggettamento autonomo a tassa.

Massime di principio

  • La pertinenzialità si giudica concretamente: serve prova della volontà del proprietario di destinare l'area al servizio dell'immobile e del rapporto funzionale oggettivo (uso, recinzione, mancanza di accesso indipendente, elementi d'uso come orto/serra/barbecue).
  • L'iscrizione catastale autonoma del suolo non esclude di per sé la pertinenzialità: la valutazione è fattuale e può essere supportata da perizia, fotografie e documenti.
  • L'assenza di una dichiarazione ICI/IMU non è necessariamente definitiva: se l'ente impositore aveva già conoscenza del vincolo prima dell'anno d'imposta (anche per atti amministrativi o accertamenti precedenti), l'area può perdere autonomia impositiva.
  • Aggiornamenti catastali successivi non producono effetti retroattivi sugli anni contestati; sono invece rilevanti atti o comportamenti precedenti dell'amministrazione che dimostrino la conoscenza del vincolo.
  • Onere della prova: il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la pertinenzialità nel giudizio (perizia tecnica, documentazione fotografica, uso effettivo), ma la pubblica amministrazione può opporre la mancata dichiarazione se non sussiste prova contraria o conoscenza dell'ente.
  • In caso di controversia sulle sanzioni (continuazione), verificare l'esatto calcolo e la motivazione dell'atto: carenze motivazionali o calcoli errati possono essere autonomamente censurati.
  • Prima di impugnare, raccogliere e conservare prove storiche e documentali (atti comunali precedenti, piani, visure catastali passate, fotografie cronologiche) per dimostrare la persistenza e la conoscenza del vincolo da parte dell'ente.

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