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Sentenza

Sentenza del 10/12/2024 n. 1455 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

F. A. aveva partecipato al processo promosso da I. A. V. contro la USL Toscana Centro intervenendo in favore dell'azienda. L'ufficio impositore richiedeva il contributo unificato sostenendo che l'intervento fosse autonomo (art. 105 co.1 c.p.c.) e pertanto soggetto a contributo. Il ricorrente contestava che si era trattato di un intervento adesivo dipendente (art. 105 co.2 c.p.c.), finalizzato solo a sostenere le ragioni dell'adiuvato per evitare future azioni di rivalsa, senza dedurre pretese autonome.

La decisione

La Corte d'appello (Giustizia Tributaria in sede di appello) ha accolto l'appello del ricorrente, ritenendo che il contributo integrativo sia dovuto solo per interventi autonomi ai sensi dell'art. 105 co.1 c.p.c. e non per gli interventi adesivi dipendenti di cui al co.2. Pur essendo il soggetto interveniente titolare di una posizione giuridica autonomamente tutelabile, non ha prodotto deduzioni autonome in causa; quindi il contributo non è dovuto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c. - intervento

    art. 105 co. 1 e co. 2 c.p.c.

    L'art. 105 co.1 (intervento autonomo/adesivo autonomo) individua i casi in cui chi interviene fa valere una propria pretesa autonoma e quindi è soggetto al contributo integrativo; l'art. 105 co.2 (intervento adesivo dipendente) riguarda l'intervento limitato ad adiuvandum, che non determina l'obbligo contributivo se non emergono deduzioni autonome.

  • DPR 115/2002 (art. 14) e legge 183/2011

    art. 14 DPR 115/2002; legge n. 183/2011

    La disciplina del contributo unificato e del contributo integrativo è stata aggiornata dalla legge 183/2011: il contributo integrativo è previsto per modifiche della domanda, domande riconvenzionali, chiamata in causa e intervento autonomo; la giurisprudenza interpreta tale indicazione come riferita agli interventi autonomi di cui all'art. 105 co.1 c.p.c.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. 21472/2013, Cass. 7407/2017

    La giurisprudenza di legittimità conferma che rileva non solo l'esistenza di una posizione giuridica autonoma ma la concreta deduzione di una pretesa autonoma in causa per far scattare l'obbligo del contributo.

Massime di principio

  • Il contributo integrativo è dovuto quando l'interveniente formula e sostiene in giudizio una pretesa autonoma (art. 105 co.1 c.p.c.); se l'intervento è solo ad adiuvandum senza deduzioni autonome (art. 105 co.2), normalmente il contributo non è dovuto.
  • La mera esistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo all'interveniente non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo: occorre che in causa emergano deduzioni o richieste autonome e individuabili.
  • Per chi teme ripercussioni future (es. rivalsa da parte dell'ente sanitario), è preferibile intervenire limitandosi a supportare le difese dell'adiuvato e a evitare formulazioni e memorie che configurino pretese autonome, se si vuole evitare il contributo.
  • Se l'intervento mira a far valere un diritto comune a una delle parti (litisconsorzio) e ciò è esplicitamente dedotto con propri atti, il giudice potrà qualificare l'intervento come autonomo e applicare il contributo.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione dell'intervento, conviene specificare in atto la natura adesiva dipendente dell'intervento e astenersi dal porre domande o eccezioni personali non strettamente strumentali alla difesa dell'adiuvato.

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