Cassazione Civile, Ordinanza n. 26290/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA 2010 emesso nei confronti di una società. L'accertamento recuperava a tassazione costi ritenuti fittizi, riferiti ad acquisti di beni da due società considerate inesistenti e prive di adeguata struttura organizzativa. Con il primo motivo l'Ufficio ha dedotto violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse dovuto perché l'atto era un accertamento "a tavolino", non preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 109 TUIR e 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata l'effettività/inerenza dei costi sulla base della documentazione prodotta dalla società, mentre era invece necessario che il contribuente dimostrasse la reale esistenza delle operazioni fatturate, non bastando fatture, pagamenti e regolarità formale delle scritture contabili, soprattutto a fronte dell'accertata inattendibilità delle società emittenti le fatture.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per IRES e IRAP, negli accertamenti "a tavolino" non sussiste l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA, pur essendo in astratto dovuto il contraddittorio nei tributi armonizzati, la contribuente non aveva indicato quali concrete difese avrebbe potuto svolgere se tempestivamente invitata. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva valorizzato solo elementi formali e non aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, trascurando il dato essenziale della falsità delle fatture a monte emesse dalle società fornitrici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio negli accertamenti "a tavolino" non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; per i tributi armonizzati opera solo se il contribuente indica le concrete difese che avrebbe potuto svolgere.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge.
I costi sono deducibili solo se inerenti e riferibili a operazioni effettive; la mera documentazione formale non basta quando l'Ufficio dimostri l'inesistenza delle operazioni.
Quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti con elementi anche indiziari, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza e consistenza delle operazioni fatturate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato anche per censurare la falsa applicazione delle regole sull'onere probatorio e sulla deducibilità dei costi.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali "a tavolino" relativi a imposte non armonizzate non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo; per l'IVA il contribuente deve comunque allegare, in concreto, le difese che avrebbe potuto spendere se ascoltato prima dell'emissione dell'atto.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e indizi; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la loro inerenza all'attività d'impresa.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella sola esibizione di fatture, pagamenti o scritture contabili formalmente regolari, perché tali elementi non sono idonei, da soli, a superare la contestazione di fittizietà delle operazioni.
- Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone operazioni effettive e inerenti; se l'operazione è oggettivamente inesistente, la sola indicazione formale dell'imposta in fattura non è sufficiente a fondare la detrazione.
Come è indicizzato
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