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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23281/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice assunta a tempo indeterminato dal 1997 come cuoca, poi licenziata nel 2016, che chiedeva differenze retributive, TFR e altre voci di credito. La Corte d'appello di Bari, riformando in parte il primo grado, aveva riconosciuto alla lavoratrice un importo per differenze retributive non prescritte, ritenendo che, in base all'orientamento formatosi dopo la legge n. 92/2012, per i rapporti a tempo indeterminato privi di adeguata stabilità la prescrizione dei crediti retributivi decorra dalla cessazione del rapporto; aveva invece escluso il lavoro straordinario e liquidato il credito residuo sulla base di CTU. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato tali norme a una fattispecie non regolata, richiamando un precedente ritenuto favorevole; 2) omesso esame di un fatto decisivo e nullità del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avesse trascurato un blocco degli scatti di anzianità dal 1997 al 2000 deliberato dagli organi della cooperativa e il regolamento interno, nonché errori di calcolo della CTU. La resistente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'applicazione del principio secondo cui, per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di un regime di stabilità tale da giustificare la decorrenza in costanza di rapporto. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico e non autosufficiente: la ricorrente non aveva indicato con precisione il fatto storico, il momento e il modo in cui esso era stato discusso, né aveva spiegato la decisività del preteso blocco degli scatti di anzianità rispetto ai conteggi relativi a un periodo successivo; inoltre, le doglianze sui presunti errori della CTU erano questioni di merito non sindacabili in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È richiamato nel combinato disposto con l'art. 2935 c.c. per affermare che, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di adeguata stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti all'entrata in vigore della l. n. 92/2012.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel contesto lavoristico considerato, ciò avviene dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012.

  • l. n. 92/2012

    È assunta come snodo normativo che, incidendo sulla disciplina dei licenziamenti, esclude la stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto per i diritti non ancora prescritti alla sua entrata in vigore.

  • d.lgs. n. 23/2015

    È richiamato insieme alla l. n. 92/2012 nel definire il nuovo assetto dei licenziamenti, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo, risultante dagli atti o dalla sentenza e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo e il tempo in cui è stato discusso nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Concorre all'onere di specificazione e produzione degli atti rilevanti per il sindacato di legittimità sul vizio di omesso esame.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere invocata per censurare generici errori di valutazione o di calcolo della consulenza tecnica, che restano riservati al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di stabilità adeguato, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante il rapporto.
  • Il mutamento della disciplina dei licenziamenti introdotto dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015 rileva ai fini dell'art. 2935 c.c. nel determinare il momento in cui il lavoratore può utilmente far valere il credito retributivo.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente il fatto storico omesso, la sua risultanza dagli atti, il suo effettivo dibattito processuale e la sua decisività; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la doglianza sull'omesso esame di un fatto in una richiesta di rivalutazione delle prove, della consulenza tecnica d'ufficio o dei conteggi di merito.
  • Per dedurre un fatto decisivo omesso, il ricorrente deve spiegare in concreto in che modo quel fatto incida sui risultati della decisione impugnata, soprattutto quando esso concerne un periodo temporale diverso da quello riconosciuto in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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