Cassazione Civile, Ordinanza n. 23278/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di Trenitalia, con qualifica di macchinista, volta a ottenere il ricalcolo della retribuzione feriale includendo alcuni emolumenti collegati all'utilizzazione professionale. I giudici di merito hanno accolto la domanda, dichiarando la nullità delle clausole collettive e contrattuali che limitavano l'indennità nelle giornate di ferie al solo importo fisso ed escludevano tali voci dal computo della retribuzione spettante durante le ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con plurimi motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto analitico; risulta soltanto che la proposta definitoria li riteneva manifestamente infondati alla luce di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, anche con riguardo all'eccezione di prescrizione. Successivamente la società ha depositato rinuncia agli atti del ricorso ex art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato rituale e produttiva di effetti la rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del processo di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente, in applicazione del principio di causalità, liquidandole in favore della parte controricorrente e disponendone la distrazione al difensore antistatario. Non è stata adottata alcuna statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché non ne ricorrevano i presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso in presenza di manifesta infondatezza prospettata dalla relazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per l'instaurazione del procedimento in camera di consiglio a seguito dell'istanza della ricorrente.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia agli atti del ricorso è stata ritenuta rituale e univocamente abdicativa, idonea a produrre effetti estintivi senza necessità di accettazione della controparte.
art. 391 c.p.c.
Applicato per l'effetto estintivo del processo di cassazione conseguente alla rinuncia rituale al ricorso.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato per difetto dei presupposti processuali per la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia rituale al ricorso, formulata in atto univocamente abdicativo e notificata o comunicata alle parti costituite, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e fa venir meno l'interesse delle parti a proseguire il contraddittorio sull'impugnazione.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese seguono il principio di causalità e gravano sul rinunciante, salvo diversa disciplina processuale applicabile.
- La condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiede specifici presupposti processuali; se questi mancano, la Corte non deve pronunciarsi in tal senso.
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