Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23263/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un consorzio di bonifica chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica dirigenziale superiore e delle conseguenti differenze retributive, assumendo di avere svolto, a decorrere dall’1.6.2014 e comunque in via subordinata dal 13.2.2015, funzioni dirigenziali riconducibili alla direzione dell’Area Amministrativa. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello, riformando parzialmente, aveva negato il superiore inquadramento fino al conferimento formale dell’incarico dirigenziale (13.11.2014), ma aveva riconosciuto differenze retributive dal medesimo momento in cui risultava formalmente attribuita la funzione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. 165/2001, degli artt. 2093 e 2103 c.c., nonché delle clausole del CCNL dirigenti dei consorzi di bonifica e del CCNL dipendenti, sostenendo che, essendo i consorzi di bonifica enti pubblici economici, non si applicasse il T.U. del pubblico impiego e dovessero invece applicarsi le regole civilistiche sull’adibizione a mansioni superiori e sul correlato diritto all’inquadramento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati nella motivazione. Ha osservato che la corte territoriale, pur escludendo che prima del 13.11.2014 vi fosse prova certa dello svolgimento integrale delle mansioni dirigenziali, aveva comunque accertato il successivo formale conferimento dell’incarico dirigenziale da parte dell’ente. Proprio tale accertamento avrebbe imposto di esaminare anche la domanda di superiore inquadramento, invece non adeguatamente scrutinata in appello. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché si pronunci sulla domanda di inquadramento superiore alla luce dell’accertamento già compiuto. Non viene quindi deciso nel merito il diritto all’inquadramento, ma si riapre il giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità del T.U. del pubblico impiego ai consorzi di bonifica in quanto enti pubblici economici

  • art. 52, commi 1 e 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dalla corte territoriale come ostativo al riconoscimento dell’inquadramento superiore per il solo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica superiore

  • art. 2093 c.c.

    invocato per sostenere l’applicazione della disciplina civilistica ai rapporti di lavoro presso enti pubblici economici

  • art. 2103 c.c.

    invocato come base per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive per mansioni superiori

  • art. 25 CCNL dirigenti dei Consorzi di Bonifica 29 marzo 2006

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al trattamento del dirigente dei consorzi di bonifica

  • art. 72 CCNL dipendenti dei Consorzi di Bonifica 25 marzo 2010

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’inquadramento del personale dei consorzi di bonifica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando il giudice d’appello accerta il formale conferimento di un incarico dirigenziale da parte del datore di lavoro, tale accertamento non può essere ignorato ai fini della domanda di superiore inquadramento: il thema decidendum deve includere anche la verifica delle conseguenze giuridiche di quell’attribuzione.
  • Nel giudizio sul superiore inquadramento fondato su mansioni superiori, occorre distinguere tra la prova dello svolgimento effettivo delle mansioni prima del conferimento formale e gli effetti dell’atto formale di investitura successivo; una motivazione che si limiti a negare il primo profilo ma non esamini compiutamente il secondo è censurabile per incompletezza della decisione.
  • In presenza di un ente qualificato come pubblico economico, la questione dell’applicabilità della disciplina del pubblico impiego rispetto alle regole civilistiche va affrontata in modo coerente con la natura del datore di lavoro e con le domande effettivamente proposte, senza arrestarsi a una sola affermazione astratta.
  • La cassazione con rinvio è giustificata quando l’errore del giudice di merito non consiste in un accertamento di fatto insindacabile, ma nell’omessa o incompleta valutazione giuridica di un fatto già accertato e rilevante ai fini della domanda.
  • La domanda di differenze retributive e quella di superiore inquadramento, pur connesse, non sono logicamente sovrapponibili: l’accertamento dell’una non esaurisce necessariamente la decisione sull’altra.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.