Cassazione Civile, Ordinanza n. 23265/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento negativo promosso da una società edile per contestare i crediti contributivi pretesi dall'INPS. L'ente sosteneva la violazione delle regole sul cosiddetto salario virtuale in edilizia, con conseguente obbligo contributivo su una retribuzione parametrata a un minimo di ore settimanali previsto da CCNL e contratti integrativi territoriali, nonché l'indebita fruizione di agevolazioni contributive previste dall'art. 1, comma 118, L. 190/2014 e dall'art. 54, d.lgs. 276/2003. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando: l'onere probatorio a carico del datore di lavoro sulle ipotesi eccettuative dell'obbligazione contributiva; la mancata preventiva comunicazione all'INPS delle ore non lavorate per ferie, permessi non retribuiti o assenze ingiustificate; la sostanziale identità tra la società ricorrente e le precedenti società da cui provenivano i lavoratori, con identica compagine societaria, stessa sede e medesima attività. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2969 c.c. e dei principi sull'onere della prova; 2) violazione dell'art. 1 L. 389/1989, nullità della sentenza, travisamento della prova e omessa motivazione; 3) violazione dell'art. 1, comma 118, L. 190/2014, nullità della sentenza, travisamento della prova e omessa motivazione, contestando la negata sussistenza dell'incremento occupazionale; 4) violazione delle norme sui rapporti e controlli societari e sull'onere probatorio, censurando l'accertamento dell'identità tra le tre società.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la regola probatoria applicata dalla Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza consolidata, che pone a carico del datore di lavoro la prova delle circostanze che escludono o limitano l'obbligazione contributiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la cumulação di censure incompatibili tra loro (nullità della sentenza e violazione di legge) e perché non aggrediva la ratio decidendi relativa anche alla mancata comunicazione preventiva all'INPS. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non scalfiva l'accertamento di fatto, insindacabile in Cassazione in presenza di doppia conforme, circa l'assenza di incremento occupazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la censura sull'onere probatorio presupponeva una diversa ricostruzione dei fatti, mentre era ormai accertata, con doppia conforme, l'identità pluriprofilo tra le società. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2969 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regola sull'onere probatorio; la Corte ribadisce che, in materia contributiva ed edilizia, la prova delle condizioni eccettuative dell'obbligazione grava sul datore di lavoro.
art. 1, legge 7 dicembre 1989 n. 389
Invocato nel secondo motivo; la censura non è stata ritenuta idonea a scalfire la ratio decidendi fondata anche sulla mancata comunicazione preventiva delle ore non lavorate.
art. 1, comma 118, L. 190/2014
Richiamato in relazione alle agevolazioni contributive asseritamente indebitamente fruite per un periodo ulteriore rispetto a quello consentito; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non contestava efficacemente l'accertamento di fatto sull'assenza di incremento occupazionale.
art. 54, d.lgs. 276/2003
Richiamato dalla Corte d'appello come fonte delle agevolazioni contributive di cui si assumeva l'indebita fruizione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, le circostanze che escludono o riducono l'obbligazione contributiva devono essere provate dal datore stesso, secondo la regola speciale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Le censure di legittimità non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del fatto storico quando la sentenza impugnata sia sorretta da accertamenti di merito coperti da doppia conforme; in tale ipotesi il controllo di Cassazione resta limitato ai vizi consentiti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli censure tra loro incompatibili, come nullità della sentenza e violazione di legge, senza aggredire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La contestazione della fruizione di agevolazioni contributive presuppone la puntuale dimostrazione dei relativi requisiti, ivi compreso l'eventuale incremento occupazionale richiesto dalla disciplina di riferimento.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la sostanziale identità tra più società sotto plurimi profili, la parte non può rimettere in discussione in Cassazione tale ricostruzione attraverso una censura formalmente incentrata sull'onere della prova.
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