Cassazione Civile, Ordinanza n. 23264/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a un avviso di addebito per omissioni contributive riferite a più lavoratori di un'impresa edile. La Corte d'appello aveva confermato in larga parte la pretesa contributiva, salvo un parziale sgravio per un solo dipendente. La società ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, lamentando: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per il mancato riconoscimento dello sgravio contributivo connesso all'assunzione di un lavoratore nel periodo giugno-novembre 2012; (2) errata valorizzazione del verbale ispettivo del gennaio 2013; (3) violazione dell'art. 51 T.U.I.R. e dell'art. 21 CCNL edili in punto di onere probatorio sulla misura dell'obbligo contributivo per indennità di trasferta; (4) nullità della sentenza e vizio motivazionale per il diniego della prova testimoniale circa la natura di rimborso spese delle somme corrisposte a titolo di diaria; (5) mancata applicazione della disciplina interpretativa sopravvenuta di cui all'art. 7 d.l. n. 193/2016 sui rimborsi diaria fino a euro 46,48; (6) violazione di varie norme del d.lgs. n. 66/2003, del CCNL edili, del d.l. n. 224/1995 e del d.m. 16.12.1996 per il mancato riconoscimento di eccezioni all'obbligo contributivo, oltre a nullità per mancata ammissione di prova testimoniale e c.t.u.; (7) violazione della l. n. 407/1990 e del d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte ritenuto non spettanti le agevolazioni contributive, in quanto i lavoratori risultavano aver svolto attività lavorativa nel medesimo periodo oggetto di certificazione del centro per l'impiego. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che le censure miravano in realtà a un riesame del merito o introducevano questioni non dedotte nei gradi precedenti; inoltre, quanto alle agevolazioni, ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondasse non sulla falsità formale delle certificazioni, ma sulla prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo rilevante, con conseguente esclusione del requisito richiesto per gli sgravi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, a sua volta, aveva confermato la decisione di primo grado in opposizione all'avviso di addebito per omissioni contributive, salvo lo sgravio residuale già riconosciuto per un dipendente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché volte a ottenere un riesame del merito o perché non idonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la censura è stata reputata inammissibile perché sostanzialmente diretta al riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che la censura superasse il limite del giudizio di legittimità.
art. 116 c.p.c.
Invocato contro la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile.
art. 420 c.p.c.
Richiamato in relazione al diniego di ammissione della prova testimoniale; la Corte ha considerato la censura inammissibile perché relativa a prova generica e valutativa.
art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato in tema di imponibilità fiscale e contributiva di indennità e rimborsi; la Corte non entra nel merito della disciplina per difetto di deduzione utile e per inammissibilità del motivo.
art. 21 C.C.N.L. edili
Invocato per sostenere una diversa misura dell'obbligo contributivo sulle trasferte; la Corte rileva che la contrattazione collettiva non risultava introdotta nel giudizio di merito.
art. 7 del d.l. n. 193 del 2016
Richiamato quale disciplina interpretativa retroattiva in tema di diaria; la Corte ne dichiara l'inutilizzabilità nel caso per le ragioni di inammissibilità già esposte.
art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003
Invocato per sostenere eccezioni all'obbligo contributivo; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 15 C.C.N.L. edili
Richiamato insieme ad altre norme di settore per contestare l'assoggettamento contributivo; motivo inammissibile.
art. 62 C.C.N.L. edili
Richiamato insieme ad altre norme di settore; motivo inammissibile.
art. 29 del d.l. n. 224 del 1995
Richiamato insieme ad altre norme di settore; motivo inammissibile.
d.m. 16 dicembre 1996
Richiamato insieme ad altre norme di settore; motivo inammissibile.
l. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9
La Corte afferma che il "giustificato motivo oggettivo" non rientra tra le ipotesi normative previste dalla disposizione, ratione temporis applicabile, come presupposto per gli sgravi contributivi.
l. n. 407 del 1990, art. 5, comma 1, lett. c)
Invocato per contestare il diniego di agevolazioni contributive; la Corte ha ritenuto che la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo certificato escludesse il requisito per usufruire degli sgravi.
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 55, comma 1
Richiamato in relazione alle agevolazioni contributive e alla certificazione del centro per l'impiego; la Corte ha ritenuto non scalfita la ratio della decisione di merito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o dei vizi processuali, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove compiuta dal giudice di appello.
- La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova non è ammissibile se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o se introduce questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto dell'agevolazione contributiva sulla prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo rilevante, è irrilevante la mera contestazione formale della veridicità delle certificazioni se la motivazione autonoma e decisiva resta integra.
- La prova testimoniale può essere legittimamente negata se è diretta a dimostrare circostanze dedotte in modo generico o valutativo, non suscettibili di essere rimesse al testimone in termini utilmente specifici.
- Le norme o i contratti collettivi invocati per escludere o ridurre l'obbligo contributivo devono essere tempestivamente introdotti e allegati nel giudizio di merito; in difetto, la relativa censura in cassazione è inammissibile.
- Le agevolazioni contributive richiedono la dimostrazione rigorosa di tutti i presupposti previsti dalla norma; l'accertamento giudiziale della concreta sussistenza di attività lavorativa incompatibile con il beneficio esclude il diritto allo sgravio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23263/2025 del 14/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23265/2025 del 14/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23267/2025 del 14/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23276/2025 del 14/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23278/2025 del 14/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 14 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2025 del 14/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →